Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024 ha approvato, in via preliminare, il decreto recante la riforma IRPEF e IRES. Viene così approvato il decreto n. 13 della riforma fiscale - ha detto in conferenza stampa il Vice-Ministro Maurizio Leo - rilevando che si tratta della prima e più importante riforma fiscale dagli anni '70. La riscrittura normativa riguarda sia il regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo che quello di lavoro dipendente. Modifiche rilevanti sono anche apportate al regime fiscale delle operazioni straordinarie e alla determinazione del reddito d'impresa. Reddito di lavoro autonomo Il decreto in esame, nel rispetto dei principi direttivi contenuti nell’articolo 5 della legge n. 111/2023, diretti alla semplificazione e alla razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, introduce nel nostro ordinamento il principio omnicomprensivo per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e ne semplifica le regole. Nello specifico, il legislatore ha previsto che concorrono alla formazione di tale reddito tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale. Sono escluse da questo computo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Viene inoltre parificato il trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente. Rispetto alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, si è previsto un regime di neutralità fiscale. Il nuovo articolo 177-bis del TUIR sancisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. La neutralità fiscale si realizza con l’assunzione da parte del soggetto conferente, quale valore delle partecipazioni ricevute, della somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Redditi di lavoro dipendente Importanti modifiche hanno coinvolto anche la disciplina dei redditi di lavoro dipendente, seppur, rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, non si preveda più il riconoscimento del c.d. bonus di Natale, bensì di quello “della Befana”. Rimane inalterata, invece, la disposizione che introduce 100 euro destinati alle famiglie dei dipendenti con redditi bassi, ma il pagamento avverrà a gennaio 2025. Rinviate invece le nuove regole sulla detassazione dei premi di produttività che sarebbe tornata dall’attuale 5% al 10% e sulla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) che sarebbe stata riconosciuta dal prossimo anno solo alla cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere. Reddito d’impresa Con riguardo alle novità relative alla determinazione del reddito d’impresa, viene ridotto il doppio binario tra valori contabili, attraverso modifiche agli articoli del TUIR relativi ai (i) proventi conseguiti a titolo di contributo (ii) opere di durata pluriennale e (iii) alla contabilizzazione delle differenze cambi. Viene modificata la disciplina relativa alle differenze che emergono in caso di cambiamento dei principi contabili applicati dal contribuente e dei diversi regimi di riallineamento, anche con riferimento ai maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie. Ridisegnato anche l’articolo 84 del TUIR in materia di riporto delle perdite, mediante la definizione più puntuale delle ipotesi di esclusione del riporto delle perdite fiscali e l’introduzione di nuove esimenti per la disapplicazione di tale divieto. È inoltre prevista la revisione del regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, oltre all’introduzione di norme ad hoc per la c.d. scissione per scorporo. Modifiche interessano anche la disciplina dei conferimenti di partecipazioni e di aziende e la disciplina della liquidazione di imprese o società. Redditi agrari La riforma ha inciso anche sul regime dei redditi agrari, mediante l’inserimento nel dettato dell’articolo 32 del TUIR, tra le attività da cui derivano redditi agrari, se svolte entro specifici limiti, anche di quelle dirette alla produzione: di vegetali tramite l’utilizzo di immobili censiti al Catasto dei fabbricati (c.d. “colture fuori suolo”); di beni, anche immateriali, realizzate con attività agricole “principali” che concorrono alla tutela dell’ambiente (come, ad es., la cessione dei c.d. “crediti di carbonio” ottenuti mediante la “cattura” di CO2). Si dispone l’applicazione dell’art. 56-bis del TUIR, recante criteri di determinazione forfetaria per i redditi d’impresa derivanti da attività agricole, anche a favore delle società agricole che hanno optato per l’imposizione dei redditi su base catastale. RDP e CV