Fusione e riporto delle perdite: libero trasferimento delle perdite infragruppo

15 Maggio 2024

Libero trasferimento delle perdite infragruppo nelle operazioni di fusione. È questa l’importante novità introdotta nell’articolo 172 del TUIR dalla bozza del decreto legislativo recante il secondo modulo della riforma IRPEF e IRES – approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024 – intervenuto anche per sistematizzare il meccanismo di riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale.

La ratio dall’intervento legislativo è da rinvenirsi, senza dubbio, nella volontà di creare un distinguo tra le perdite generatisi all’interno del gruppo e quelle ereditate dalla società acquista, limitandone l’utilizzo solo in questo secondo caso. Altra novità di rilievo è la previsione di nuova modalità per quantificare la soglia del patrimonio netto (limite entro il quale le perdite sono riportabili) non ancorata più a dati contabili, bensì al valore economico dello stesso, quale quello risultante da una relazione giurata di stima, redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

La limitazione della rilevanza fiscale del riporto perdite trova la sua origine nel 1986, con il DL n. 277/1986 che intendeva bloccare il commercio delle “bare fiscali”, cioè delle società unicamente titolari di questo “asset”, introducendo il c.d. test del patrimonio netto.

Ora, la bozza di decreto in commento intervenendo sul disposto dell’articolo 172, comma 7 del TUIR – proprio in merito al suddetto test, dispone che le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite e non più – secondo quanto previsto dalla vigente formulazione della norma – per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del c.c. , senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

Il valore economico, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis del c.c. deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile, cioè da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile.

In assenza della relazione giurata di stima, ritorna in auge utilizzo dei valori contabili e, pertanto, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. Non di fa più riferimento alcuno all’esclusione dai predetti versamenti dei contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

Test di vitalità

Viene modificato anche il test di vitalità necessario per il riporto delle perdite, che viene subordinato alla condizione dal conto economico della società che riporta le perdite relative:

  1. all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
  2. all’intervallo di tempo decorrente tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile e la data di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei princìpi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le suddette limitazioni trovano applicazione anche con riferimento alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile.

Perdite infragruppo 

Il nuovo comma 7-ter dell’articolo 172 del TUIR disciplina il libero trasferimento delle perdite infragruppo disponendo quanto segue.

Se le società partecipanti alla fusione appartengono al medesimo gruppo, nel senso che una controlla l’altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto, i limiti relativi al riporto delle perdite non si applicano alle perdite che sono state conseguite nel periodi di imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo nonché a quelle conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, i limiti e le condizioni di utilizzo previsti dall’articolo 84, comma 3 (dovrebbe essere 3-bis, ossia circolazione infragruppo o test di vitalità) ovvero dai commi 7 e 7-bis (ossia limite del patrimonio netto e test di vitalità).

Si segnala infine che queste norme trovano applicazione anche per il trasferimento dell’eccedenza di interessi passivi non dedotta e, in via residuale a quelle sul riporto dell’eccedenza ACE.

Per quanto riguarda la decorrenza, la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Irpef- Ires (verosimilmente, nel 2024); tuttavia alle perdite fiscali conseguite fino al periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 172, comma 7-ter ossia il libero trasferimento delle perdite infragruppo.

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