Riviste le definizioni di “Crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”

22 Maggio 2024

Riviste le definizioni di crediti non spettanti e crediti inesistenti ai fini penali, con conseguenti effetti anche sulle sanzioni amministrative applicabili in caso di utilizzo in compensazione degli stessi. È quanto emerge dalla riscrittura del Decreto Legislativo recante la riforma del sistema sanzionatorio atteso per l’approvazione definitiva al Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio.

Intervenendo sulla formulazione dell’articolo 13, comma 4 del DLgs n.  471/1997, il legislatore delegato prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.

Attuale formulazione Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.  

Pertanto, la norma rinvia alle disposizioni penali per la qualificazione di “crediti non spettanti” e “crediti inesistenti”.

Crediti non spettanti

Per crediti non spettanti si intendono ai sensi del disposto dell’articolo articolo 1, comma 1, lett. g-quinquies) del DLgs n. 74/2000:

  1. i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  2. i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  3. i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.»;

Il nuovo comma 4-bis, dell’articolo 13 del DLgs n. 471/1997 dispone che in caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del DLgs n. 74/2000, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

La sanzione del 25% trova applicazione anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

A seguire il nuovo comma 4-ter dispone che si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

  1. gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
  2. la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Crediti inesistenti

Per crediti inesistenti si intendono ai sensi del disposto dell’articolo articolo 1, comma 1, lett. g-quater) del DLgs n. 74/2000:

  1. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  2. i creditiper i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

In caso di utilizzo di un credito inesistente l’articolo 13, comma 5 del DLgs n. 471/1997 dispone che si applica la sanzione pari al70% del credito utilizzato in compensazione.

Nel caso di utilizzo di un credito inesistente per il quale i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, si applica la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio (105% - 140%)

Tabella riassuntiva delle novità del nuovo art. 13, DLgs n. 471/1997

ViolazioneNuova formulazioneVigente formulazione
Omesso versamento25% dell’imposta Ridotta del 50% in caso di versamento entro 90 giorni. Ulteriormente ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo in caso di versamento con ritardo inferiore a 15 giorni.30% dell’imposta Ridotta del 50% in caso di versamento entro 90 giorni. Ulteriormente ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo in caso di versamento con ritardo inferiore a 15 giorni.
Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti25% del credito utilizzato30% del credito utilizzato
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti70% del credito utilizzato (aumentata dalla metà al doppio se Fatti materiali posti a fondamento del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente)Dal 100% al 200% del credito utilizzato

Ora, non vi è dubbio che le modifiche legislative in parola debbano essere accolte con favore, se solo si pensa alla riduzione della misura delle sanzioni irrogabili in caso di commissione delle predette violazioni. A ciò si deve aggiungere come la puntuale identificazione delle fattispecie riconducibili nell’alveo dei crediti non spettanti piuttosto che in quello dei crediti inesistenti, permette di ovviare alle numerose situazioni di incertezza legislativa che hanno dato origine a numerosi contenziosi tributari.

Tuttavia, A quanto detto, si aggiunga come non possa negarsi che la previsione secondo la quale le modifiche in parola trovano applicazione solo a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024  (quindi non applicazione del c.d. “favor rei”) potrebbe determinare l’insorgere di situazioni nelle quali al contribuente potrebbe essere stata contestata l’indebita compensazione di un credito d’imposta qualificato come inesistente, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio, credito che però per effetto delle modifiche in questione di fatto risulta qualificarsi come non spettante.

Non solo, ma la non applicazione del principio del favor rei potrebbe determinare anche ipotesi in cui la medesima situazione contestata prima e dopo l’entrata in vigore del decreto sanzioni potrebbe essere sanzionata in modo diverso, e considerata la diversa misura delle sanzioni applicabili al ricorrere delle due ipotesi (credito non spettante e credito inesistente) con effetti significativi diversi per le tasche del contribuente.

RDP

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