Disco verde per la riforma delle sanzioni, con decorrenza dal 1° settembre 2024

24 Maggio 2024

Disco verde da parte del Consiglio dei Ministri al DLgs recante la riforma del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

È quanto emerge dalla seduta del 24 maggio 2024, che approva in via definitiva, il testo del decreto al quale le commissioni finanze di Camera e Senato hanno apportato qualche modifica rispetto alla versione approvata il 16 marzo scorso in via preliminare.

Quindi, sono in arrivo, sanzioni amministrative più leggere, ma che ahimè potranno trovare applicazione soltanto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Alla dichiarazione fiscale omessa o infedele ai casi in cui si comunica al Fisco meno di quanto accertato, non si applicheranno più le maxi-multe fino al 240%, in quanto al contribuente verrà chiesto non più del 120% dell’ammontare dovuto. Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi o dell’Irap oppure la dichiarazione del sostituto d’imposta, la multa sarà del 120%, anziché dal 120 al 240% previsto ora. Mentre per dichiarazione infedele, si passa da 90-180% al 70%.

Viene confermato che i reati di omesso versamento delle ritenute e IVA (articoli 10-bis e 10-ter, DLgs n. 74/2000) si consumano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’eventuale decadenza della rateazione con debito residuo inferiore a 50.000 o a 75.000 euro non fa configurare il reato rispettivamente di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento IVA.

Recependo le indicazioni fornite dalle Commissioni Finanze, viene previsto che gli esiti del controllo automatizzato vengano comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente potrà provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni di cui all’art. 3-bis, DLgs n. 462/1997.

Finalmente il ravvedimento operoso e cumulo giuridico si incontrano. Secondo quanto stabilito dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 13, DLgs n. 472/1997, applicando la disciplina del precedente art. 12:

  • se la sanzione è calcolata ai sensi dell’art. 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione;
  • la sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
  • la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

In materia IVA, viene eliminato in capo al cessionario/committente l’obbligo di versamento dell’IVA in caso di emissione della c.d. autofattura “spia”.

Si prevede il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70%, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Infine, ma non per importanza, sono state fornite puntuali definizioni valevoli sia ai fini penali che amministrativi delle locuzioni di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”, declinate rispettivamente alle lettere g-quater) e g-quinquies), del comma 1, dell’articolo 1, del DLgs n. 74/2000.

Per crediti non spettanti si intendono, i crediti:

  1. fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  2. che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  3. utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Per crediti inesistenti si intendono, i crediti per i quali:

  1. mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  2. i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

Da ultimo, si rileva che viene ammesso il pagamento a rate delle sanzioni, disponendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo delle misure edittali previste per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter, DPR n. 602/1973.

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