La riduzione di due anni dei termini dell’accertamento anche per i contribuenti che hanno aderito alla cooperative compliance non è cumulabile con quella prevista nel caso in cui i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 siano effettuati con pagamenti tracciati. È questo un importante chiarimento contenuto nel Correttivo al DLgs n. 221/2023 - atteso giovedì 20 giugno 2024, all'esame del Consiglio dei Ministri - che ha dato attuazione delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo, in attuazione di quanto disposto dalla Legge delega per la riforma fiscale. Il chiarimento in parola appare quanto mai opportuno che all’indomani dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 6 del DLgs n. 128/2025 molti operatori del settore si sono interrogati se la riduzione di due anni dei termini dell’accertamento da tale articolo prevista sia o meno cumulabile con quella disposta dall’articolo 3, comma 1, del DLgs n. 127/2015. Riduzione termini accertamento cooperative compliance Secondo quanto disposto dai nuovi commi da 6-bis a 6-quater dell’articolo 6 del DLgs n. 128/2015, per i periodi di imposta ai quali il regime di cooperative compliance si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma del DPR n. 600/1973, 57, primo comma del DPR n. 633/1972 e 20 del DLgs n. 472/1997 sono ridotti di due anni. Inoltre, per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i suddetti termini di decadenza sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del DLgs n. 241/1997, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si dispone, infine, che le suddette riduzioni non trovano applicazione quando viene constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tanto detto, pertanto, uno dei più significativi effetti premiali derivanti dall’adesione al regime di adempimento collaborativo è senza dubbio quello connesso alla riduzione dei termini dell’accertamento. Tanto detto, però, come accennato, gli operatori del settore si sono interrogati se detto termine sia o meno cumulabile con quello previsto dall’articolo 3, comma 1, del DLgs n. 127/2015, ossia quello previsto nel caso in cui i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 siano effettuati con pagamenti tracciati. Perciò, la riduzione di 2 anni accorcia i termini di accertamento al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Riduzione termini accertamento pagamenti tracciati L’articolo 3, comma 1, del DLgs n. 127/2015 riconosce in favore dei titolari di partita IVA che utilizzano mezzi elettronici per documentare le operazioni effettuate e per incassare i relativi corrispettivi, nonché per effettuare i pagamenti, è previsto un regime premiale che determina la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento. La possibilità di usufruire dello “sconto” accertativo è condizionata alla comunicazione, nel modello Redditi, del possesso dei presupposti nel periodo d’imposta di riferimento, mediante la barratura di una specifica casella presente nel quadro RS. La mancata indicazione nel modello dichiarativo compromette l’accesso al regime premiale, anche in presenza dei relativi presupposti. I requisiti per accedere al regime premiale sono i seguenti: La tracciabilità è garantita quando il pagamento è effettuato o ricevuto mediante: bonifico bancario o postale; carta di credito; assegno bancario, circolare o postale; ricevuta bancaria (RIBA); Mav. Delineato il quadro normativo di riferimento, quindi, ci si è interrogati se le due riduzioni siano tra loro cumulabili, portando così la riduzione dei termini dell’accertamento da 2 a 4 anni, o se le stesse debbano considerarsi alternative. In tale seconda ipotesi appare evidente come molti si siano interrogati su quale potesse essere l’appeal connesso alla previsione della riduzione di due anni del periodo di accertamento nel caso di adesione al regime di cooperative compliance, nel caso in cui gli stessi avessero manifestato la volontà di utilizzare soltanto mezzi elettronici per documentare le operazioni effettuate e per incassare i relativi corrispettivi, nonché per effettuare i pagamenti. Ora, al netto, degli altri effetti premiali che l’adesione al regime in commento determina, nonché delle differenti finalità sottese alle due disposizioni in esame, appare evidente che la modifica legislativa contenuta nel correttivo al DLgs n. 221/2023, riduce la portata della riduzione di due anni dei termini dell’accertamento nei confronti dei contribuenti che dispongono di un TCF certificato. Pertanto, considerato che l’istituto dell’adempimento collaborativo si pone come obiettivo quello di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti, forse al fine di aumentare l’adesione volontaria allo stesso da parte dei contribuenti che sono in possesso di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, forse sarebbe stato opportuno prevedere un cumulo della riduzione dei termini di accertamento prevista in caso di adesione allo stesso, con quella disposta in caso di utilizzo di mezzi elettronici per documentare le operazioni effettuate e per incassare i relativi corrispettivi, nonché per effettuare i pagamenti. RDP