Cooperative compliance: penalty protection a tutto campo

21 Giugno 2024

Penalty protection piena per le aziende che si dotano di un sistema di rilevazione, certificazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato. Non solo viene esclusa la punibilità per il reato di dichiarazione infedele, ma viene introdotta la previsione secondo la quale - al di fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente - le violazioni tributarie non costituiscono notizia di reato.

Sono queste le importanti novità che arrivano dal correttivo alla delega fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024.

Intervenendo sul dettato dell’articolo 6, del DLgs n. 128/2015 viene infatti disposto che, al di fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, non danno luogo a fatti punibili, ai sensi dell’art. 4 del DLgs n. 74/2000 (dichiarazione infedele) e non costituiscono notizia di reato, le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello o della comunicazione.

Non solo, ma in favore del contribuente che decide dicomunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di ingresso al regime, prima che lo stesso abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati, viene previsto che

  • non si applicano le sanzioni amministrative fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente e che;
  • (ii) al fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, non danno luogo a fatti punibili, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, e non costituiscono notizia di reato, le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate.

Medesimo regime sanzionatorio viene esteso anche in favore dei contribuenti che non pur non avendo i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024) decidono di optarvi in modo facoltativo.

Quale contraltare di quanto detto viene introdotto uno specifico regime sanzionatorio in caso di rilascio di una certificazione infedele del sistema di rilevazione del rischio fiscale.

Rimodulando l’articolo 4 del DLgs n. 128/2015 si dispone l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lett. b), del DLgs n. 241/1997, ossia di una sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165.

Viene altresì prevista la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale risulti infedele.

A tal riguardo, il legislatore si è premurato di identificare anche le ipotesi al ricorrere delle quali la certificazione è infedele, ossia quando:

  • la stessa viene resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nell’apposito Regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
  • in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente;
  • il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal suddetto Regolamento.

In caso di certificazione infedele, l’Agenzia delle entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce.

RDP

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