La maxi-deduzione per le nuove assunzioni entra nel vivo

28 Giugno 2024

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2024, sono state emanate le disposizioni attuative per l’applicazione, nel 2024, della maxi-deduzione del costo del lavoro previste dall’articolo 4 del DLgs n. 216/2023 - recante l’attuazione del primo modulo della riforma IRPEF/IRES.

Con la misura in questione il legislatore delegato è stato chiamato a rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

E così al momento viene posta in stand by l’introduzione della c.d. “mini-IRES” (con aliquota del 15%) per le società che, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  1. impiegano una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito in investimenti in qualificati, e in nuove assunzioni;
  2. non distribuiscono gli utili o li destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2024) per i titolari di:

  • reddito d’impresa, da intendersi come i soggetti di cui all’art. 73, co. 1, TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 TUIR;
  • esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR.

il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene maggiorato - ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Una ulteriore deduzione del 10% (da sommarsi al 20%) viene prevista in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

L’ambito di applicazione della maxi-deduzione è limitato alle sole imposte dirette e riguarda i titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni (anche in forma associata).

Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.

Per poter ottenere l’agevolazione fiscale, e applicarla alla determinazione del reddito 2024, occorre rispettare le seguenti condizioni:

  • l’impresa deve risultare in normale attività, quindi non sono ammesse le situazioni di liquidazione o di ricorso agli istituti del codice della crisi d’impresa di natura liquidatoria;
  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve superare il numero medio delle persone impiegate col medesimo contratto nel 2023;
  • a fine 2024 il numero complessivo dei dipendenti (a tempo sia indeterminato che determinato) deve essere superiore a quello medio del 2023.

Inoltre, deve trattarsi di soggetti che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile), ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024.

Incremento occupazionale

La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al 31 dicembre 2024, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in tale data è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini del calcolo non rilevano:

  • i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda se il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter del TUIR;
  • dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Sono, al contrario, da considerare:

  • i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

In caso di distacco, l’impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L’impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all’estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso. In caso di somministrazione l’impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

Determinazione della maggiorazione

Il maggior costo si determina applicando il 20% al minore dei due seguenti elementi:

  • costo del lavoro 2024 delle persone neoassunte;
  • incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.
Esempio Supponiamo che un’impresa assuma nel corso del 2024: 40 nuovi lavoratori a tempo indeterminato. Il costo 2024 dei neoassunti ordinari è di euro 850.000. L’incremento del costo del personale 2023/2024 (voce B.9 del conto economico) è pari a euro 600.000 (inferiore al costo 2024 dei neoassunti, che è pari a euro 850.000). Maxi – deduzione: euro 600.000 * 20% = 120.000 Costo del lavoro deducibile: 120.000 *24%= 28.800

In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro, non si ha diritto alla maxi-deduzione.

Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile per categorie dei lavoratori dipendenti rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

RDP

2025 - Morri Rossetti

cross