Decreto sanzioni in GU con decorrenza scaglionata

29 Giugno 2024

È stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, n. 150, il decreto legislativo del 14 giugno 2024, n. 87 recante la riforma del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

Il decreto si struttura principalmente in 4 articolo relativi alla revisione:

  • delle disposizioni comuni sulle sanzioni amministrative e penali, revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario e introduzione di meccanismi attuazione concreta del principio ne bis in idem;
  • delle sanzioni amministrative, con la riduzione delle misure edittali per quel che concerne le imposte sui redditi, IRAP e IVA;
  • del DLgs n. 472/1997;
  • delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

Entrano in vigore dal 29 giugno 2024 tutte le modifiche apportate al sistema sanzionatorio penal-tributario, mentre occorrerà attende il 1° settembre 2024 per l’entrata in vigore delle modifiche all’impianto delle sanzioni amministrative.

Ma andiamo a verificare quali sono le principali modifiche.

Sul versante penale viene disposto che i reati di omesso versamento delle ritenute e IVA (articoli 10-bis e 10-ter, DLgs n. 74/2000) si consumano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’eventuale decadenza della rateazione con debito residuo inferiore a 50.000 o a 75.000 euro non fa configurare il reato rispettivamente di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento IVA.

Recependo le indicazioni fornite dalle Commissioni Finanze, viene previsto che gli esiti del controllo automatizzato vengano comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente potrà provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni di cui all’art. 3-bis, DLgs n. 462/1997.

Ancora, il nuovo comma 2 dell' articolo 12-bis del DLgs n. 74/2000, con una previsione di maggiore tutela del contribuente, esclude il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 quando “il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”.

Sono ridefiniti i rapporti tra i rapporti tra processo tributario e processo penale, prevedendo la possibilità di acquisizione nel secondo, ai fini della prova del fatto in essi accertato, delle sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, nonché degli atti amministrativi che accertano in via definitiva le imposte, anche a seguito di adesione, se aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti sui quali l’azione penale è esercitata dal PM.

Il nuovo articolo 21-bis del DLgs n. 74/2000 disciplina l’efficacia di giudicato della “sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario”, mettendo fine - anche se in modo non completo - al sistema del doppio binario fino ad oggi applicato.

Infine, il nuovo articolo 21-ter del DLgs n. 74/2000, applicando il divieto di bis in idem, pone un obbligo di rideterminazione della sanzione applicabile ove per lo stesso fatto sia stata già irrogata, con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva a carico del medesimo soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, al fine di rendere maggiormente proporzionata la reazione dell’ordinamento alle fattispecie illecite.

Sul versante delle sanzioni amministrative, l’articolo 2 del DLgs n. 87/2024 rimodula al ribasso la sanzione applicabile nei casi di omessa e di infedele dichiarazione viene ridotta rispettivamente alla misura del 120% e del 70%, eliminando la maxi-multa fino al 240%, in quanto al contribuente verrà chiesto non più del 120% dell’ammontare dovuto.

Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi o dell’Irap oppure la dichiarazione del sostituto d’imposta, la multa sarà del 120%, anziché dal 120 al 240% previsto ora. Mentre per dichiarazione infedele, si passa da 90-180% al 70%.

Specifiche disposizioni sono ulteriormente dettate per l’omessa dichiarazione: se non sono dovute imposte, le sanzioni ordinariamente previste possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; inoltre, quando la dichiarazione è presentata tardivamente, ma entro i termini di accertamento e comunque prima dell’avvio di attività di controllo, la sanzione applicabile sarà quella prevista per l’omesso versamento, aumentata al triplo.

Una disciplina ad hoc viene prevista con riferimento all’ipotesi in cui emerga un’infedeltà in riferimento alla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente: in questo caso la sanzione applicabile sarà pari al 50%, ovvero il doppio della sanzione prevista dall’art. 13, comma 1 del DLgs n. 471/1997.

In materia IVA, viene eliminato in capo al cessionario/committente l’obbligo di versamento dell’IVA in caso di emissione della c.d. autofattura “spia”.

Si prevede il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70%, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Sono rimodulate al ribasso anche le sanzioni edittali per i tardivi o omessi versamenti di cui all’articolo 13, comma 1, DLgs n. 471/1997 che andranno d’ora in avanti soggetti a sanzione amministrativa del 25%.

L’art. 13 vede una novità anche al comma 4, con riferimento ai crediti inesistenti e non spettanti, attraverso un coordinamento con le modifiche (viste sopra) al DLgs n. 74/2000 e la riduzione al 25% della sanzione per l’utilizzo di un credito d’imposta non spettante. Qualora il credito utilizzato sia, invece, inesistente, ovvero se manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, la sanzione sarà applicata nella misura del 70% con previsione di aumento dalla metà al doppio laddove il medesimo credito si fondi su rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti falsi (materialmente o ideologicamente), simulazioni o altri artifici.

Finalmente il ravvedimento operoso e cumulo giuridico si incontrano. Secondo quanto stabilito dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 13, DLgs n. 472/1997, applicando la disciplina del precedente art. 12:

  • se la sanzione è calcolata ai sensi dell’art. 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione;
  • la sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
  • la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

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