Dichiarazione infedele: sanzioni rimodulate al ribasso

19 Luglio 2024

Novità in arrivo per la presentazione della dichiarazione infedele. Il legislatore delegato – con il DLgs n. 87/2024 – ha rimodulato al ribasso le sanzioni previste in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, 770 e IVA infedele, sostituendo l’attuale intervallo sanzionatorio compreso tra il 90% e il 180% con la sanzione amministrativa unica del 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Buone nuove anche per i contribuenti che, avvedutisi dell’errore commesso, presentano la dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. In tal caso si applica la sanzione pari al 50%.

Imposte sui redditi e IVA - Infedele dichiarazione

Intervenendo sul disposto dell’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 471/1997 viene disposto che  se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa unica del 70% (e non più quella compresa tra il 90% e il 180%) della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minino di euro 150.

La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Inoltre, ridisegnando il comma 3 si dispone che la suddetta sanzione del 70% è aumentata della metà al doppio (e non più solo della metà) – ossia 105% fino al 140% quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

In un’ottica premiale per il contribuente, mediante l’inserimento del nuovo comma 2-bis viene stabilito che la suddetta violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del DLgs n. 471/1997 (25%) aumentata al doppio (50%) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a euro 150.

FattispecieSanzione ante DLgs n. 87/2024Sanzione post DLgs n. 87/2024
Infedele dichiarazioneDal 90% al 180%70%
Integrativa presentata prima della decadenza dell’attività accertativa 50%
Condotte fraudolenteDa 135% a 270%Da 105% a 140%
Imposta evasa inferiore a euro 30.000Da 60% al 120%46,67%
Errori di imputazione temporaleDa 60% al 120%. 250 euro senza danno erariale46,67%. 250 euro senza danno erariale

Sono abrogate le maggiorazioni per sanzioni riferibili a redditi prodotti all’estero (art. 1, co. 8 comma 8, DLgs n. 471/1997).

770 - Infedele dichiarazione

Riduzioni sono previste anche in caso di infedele presentazione del modello 770. Intervenendo sull’articolo 2 del DLgs n. 471/1997 si dispone che se l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa unica del 70% (e non più quella dal 90% al 180%) dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.

Viene stabilito che se la suddetta violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’art. 13, co. 1 del DLgs n. 471/1997 (25%) aumentata al doppio (50%). Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a euro 250.

La sanzione del 70% è aumentata della metà al doppio (e non più della metà) - ossia 105% fino al 140% - quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 

Si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Viene confermato che la sanzione del 70% è ridotta di un terzo (46,67%) quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000

IVA – Dichiarazione infedele

Anche in ambito IVA sono rimodulate al ribasso le sanzioni per le violazioni relative alla dichiarazione annuale IVA.

Intervenendo sull’articolo 5 del DLgs n. 471/1997 si prevede che se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% (e non più quella compresa tra il 90% e il 180%) della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.

Tale sanzione è aumentata della metà al doppio (e non più della metà) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Se la suddetta violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’art. 13, co. 1, del DLgs n. 471/1997 (25%) aumentata al doppio (50%). Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a euro 150.

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