Buone nuove in arrivo per i contribuenti che decidono di sanare le irregolarità nel quale sono incorsi, facendo ricordo all'istituto del ravvedimento operoso. Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del DLgs n. 471/1997, dal DLgs n. 87 del 14 giugno 2024 - attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni - dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si assiste, infatti, a una generale ridefinizione verso il basso delle sanzioni con una conseguente ripercussione sulle tasche dei contribuenti. Resta confermata l’applicazione dell’attuale disciplina per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Intervenendo sul dettato dall’articolo 13 del DLgs n. 472/1997 sono state modificate: Sono inoltre state introdotte:
Ravvedimento operoso Violazioni commesse entro il 31/8/2024 Violazioni commesse dal 1/9/2024 Entro 30 giorni 1/10 1/10 Entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, o, se si tratta di errori commessi in dichiarazione entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione l’errore è stato commesso 1/9 1/9 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’errore 1/8 1/8 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’errore 1/7 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 1 anno dall'errore 1/7 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'errore 1/6 Dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente non preceduto da PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione 1/6 Dopo l'emissione di PVC 1/5 Dopo l'emissione di PVC senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria 1/5 Dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, relativo alla violazione costatata con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione 1/4 Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (solo tardiva dichiarazione) 1/10 1/10
RDP