Ravvedimento operoso: rimodulazione delle sanzioni verso il basso

25 Luglio 2024

Buone nuove in arrivo per i contribuenti che decidono di sanare le irregolarità nel quale sono incorsi, facendo ricordo all'istituto del ravvedimento operoso.

Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del DLgs n. 471/1997, dal DLgs n. 87 del 14 giugno 2024 - attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni - dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si assiste, infatti, a una generale ridefinizione verso il basso delle sanzioni con una conseguente ripercussione sulle tasche dei contribuenti. Resta confermata l’applicazione dell’attuale disciplina per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Intervenendo sul dettato dall’articolo 13 del DLgs n. 472/1997 sono state modificate:

  • la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
  • la lettera b-ter), che consente di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’art. 6-bis, co. 3, legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
  • la lettera b-quater), riguardo all’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
  • la lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia IVA, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a 30 giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Sono inoltre state introdotte:

  • una nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
  • il nuovo comma 2-bis in base al quale se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione (art. 12), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
  • il nuovo comma 2-ter il quale prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.
Ravvedimento operosoViolazioni commesse entro il 31/8/2024Violazioni commesse dal 1/9/2024
Entro 30 giorni1/101/10
Entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, o, se si tratta di errori commessi in dichiarazione entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione l’errore è stato commesso1/91/9
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’errore1/81/8
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’errore1/7 
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 1 anno dall'errore 1/7
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'errore1/6 
Dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente non preceduto da PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione 1/6
Dopo l'emissione di PVC1/5 
Dopo l'emissione di PVC senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria 1/5
Dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, relativo alla violazione costatata con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione 1/4
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (solo tardiva dichiarazione)1/101/10  

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