Reverse charge: nuove sanzioni per le operazioni inesistenti

26 Luglio 2024

Il DLgs n. 87/2024 - attuativo della riforma del sistema sanzionatorio - ha rimodulato anche le sanzioni applicabili nel caso di reverse charge "interno" e "esterno", stabilendo che il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile è punito con una sanzione amministrativa compresa tra euro 500 - euro 10.000 (e non più euro 20.000).

Inoltre, si dispone che se l’operazione non risulta dalla contabilità la sanzione amministrativa è elevata al 5% (e non più tra il 5% e il 10%) dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Resta ferma l'applicazione della sanzione per indebita detrazione con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all’art. 5, co. 4 del DLgs n. 471/1997.

Si segnala che le suddette sanzioni si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Inoltre, intervenendo sul comma 9-bis.3 dell'articolo 6 del DLgs n. 471/1997, il legislatore delegato ha confermato che anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in caso di reverse charge applicato a operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta non succede nulla. In sede di accertamento vengono espunti sia il debito che la detrazione operata nelle liquidazioni periodiche, fermo restando il diritto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta, ai sensi dell’art. 26, co. 3 e 30-ter. co. 1 del DPR n. 633/1972.

Le novità più rilevanti riguardano le operazioni inesistenti. Quale che sia la natura di tali operazioni – astrattamente (proprio perché inesistenti) esenti, non imponibili, non soggette a imposta o astrattamente imponibili, se si applica il reverse charge – a livello d’imposta non accade nulla esattamente come per le operazioni esistenti. Tuttavia, la condotta assunta dal contribuente è punita con la sanzione del 5% dell’imponibile (e non più tra il 5% e il 10%) dell'imponibile, con un minimo di € 1.000.

La relazione illustrativa al decreto afferma tuttavia che resta fermo il limite disposto dall’ultimo periodo del comma in esame per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili (ossia che sarebbero imponibili se esistenti), il quale nega la detrazione e prevede la sanzione di cui al comma 6, primo periodo dello stesso articolo 6, ora pari al 70% dell’imposta, laddove l’operazione inesistente sia realizzata in un contesto di frode. Questo accade – la norma non è cambiata sul punto – quando l’effettuazione di una tale operazione sia determinata da un intento di evasione o frode di cui sia provato che il cessionario/committente fosse consapevole. Per effetto di tale intervento legislativo, le diverse violazioni vengono meglio delineate, in particolare per quel che attiene all’inclusione delle operazioni inesistenti imponibili fra le ipotesi che non determinano il recupero dell’imposta, ma solo l’irrogazione della sanzione proporzionata all’imponibile.

Quello che resta ancora oggi da definire con esattezza è la nozione di “consapevolezza” dell’evasione/frode da parte del cessionario o committente. Se è senz’altro consapevole colui che partecipa attivamente alla frode, sebbene la consapevolezza non potrebbe negarsi in astratto neanche con riferimento a colui che è stato semplicemente negligente, ossia colui che non poteva non sapere della frode se avesse usato l’ordinaria diligenza. Il timore è che tale sanzione finisca per colpire chi è stato coinvolto nell’evasione, pur avendo adottato la dovuta diligenza.

          Reverse chargeDLgs n. 471/1997Registrazione della fattura emessa senza porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge “interno” e “esterno”
  Art. 6, co. 9bis€ 500 - € 10.000 (e non più € 20.000) *
Mancata registrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore
 5% (e non più 5% - 10%) dell’imponibile, con un minimo di € 1.000*
          Art. 6, co. 9bis3Imposta erroneamente assolta dal cessionario o committente per operazioni non soggette ad imposta
Se il cessionario o committente applica il meccanismo del reverse charge per operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta in sede di accertamento vengano espunti sia il debito che la detrazione operata nelle liquidazioni periodiche, fermo restando il diritto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta, ai sensi dell’art. 26, co. 3 e 30-ter. co. 1 del DPR n. 633/1972 Tale previsione si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000. Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione pari al 70% della detrazione IVA compiuta con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
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