Decreto riscossione: ridisegnata la disciplina del discarico dei crediti non riscossi

18 Agosto 2024

Il sistema nazionale della riscossione ha registrato, nel corso dell’ultimo ventennio, diverse problematiche legate alla gestione e alla finalizzazione delle attività di recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici.

La legge delega per la riforma fiscale (legge dell’9 agosto 2023, n. 111) all’art. 18 reca i princìpi e criteri direttivi di delega per la revisione del sistema della riscossione nazionale e locali, tramite la fissazione di obiettivi di risultato e la semplificazione delle procedure di recupero, favorendo l’uso delle più evolute tecnologie nonché l’interoperabilità dei sistemi.

In particolare, i criteri e i princìpi di riforma della riscossione sono volti a:

  • prevedere una pianificazione annuale delle procedure di recupero, da concordare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • revisionare la disciplina sul discarico di cui agli art. 19 e 20, DLgs n. 112/1999;
  • salvaguardare il diritto di credito degli enti pubblici, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione;
  • riformare la disciplina della responsabilità dell’Agente della riscossione, attribuendo al MEF il potere di verificare la conformità dell’attività di recupero dei crediti affidati all’agente della riscossione alla pianificazione concordata;
  • modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione;
  • potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'Agente della riscossione, anche attraverso progressivo superamento dello strumento del ruolo;
  • definire una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

Con il DLgs del 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024, n. 184 il legislatore ha dato attuazione alla revisione del sistema nazionale della riscossione. La nuova disciplina è entrata in vigore l’8 agosto 2024, dal punto vista operativo, alcune novità non saranno immediatamente applicabili, essendo efficaci a partire dal 1° gennaio 2025.

Con particolare riferimento alle problematiche legate alla gestione e alla finalizzazione delle attività di recupero coattivito dei crediti degli enti pubblici, la relazione illustrativa al DLgs in commento rileva come le stesse siano riconducibili al fatto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia stata chiamata a svolgere, per conto della gran parte degli enti pubblici, le attività di recupero di numerosissime e indistinte posizioni creditorie, molte delle quali presentavano sin dall’origine remote possibilità di esigibilità. Da ciò, è derivata una evidente difficoltà dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’amministrare il proprio “magazzino di crediti” da riscuotere che, poi, si è tradotta in un progressivo accumulo nelle contabilità degli enti pubblici di partite divenute, nei fatti, ormai inesigibili.

Da qui la necessità di ridefinire gli adempimenti posto a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del DLgs n. 110/2024, a partire dal 1° gennaio 2025, si impone all’Agente della riscossione di salvaguardare i crediti degli enti pubblici, tramite la tempestiva notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché di conseguenti atti interruttivi della prescrizione.

A livello programmatico, poi, si prescrive all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di gestire le attività di recupero coattivo, conformemente a quanto pianificato annualmente, in sede convenzionale con il MEF e l’Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, per esigenze di coordinamento con gli enti pubblici, si prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione debba trasmettere in via telematica a questi ultimi, entro la fine di ogni mese con modalità da stabilire con apposito decreto del MEF, i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Discarico automatico o anticipato

Al fine di risolvere le problematiche legate alla gestione e alla finalizzazione delle attività di recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici, viene ridisegnata la procedura di discarico delle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo che:

  •  le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale facoltà può essere esercitata:

  • dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati all’8 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto);
  • tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente all’8 agosto 2024.

In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere, con modalità telematiche, in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

  1. la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
  2. mediante accesso effettuato, prima del discarico, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
  3. la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

A loro volta, gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di differimento del discarico automatico di cui al rigo seguente.

A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà di cui si discute, gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito.

Differimento del discarico automatico

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 per le quali:

  1. al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
  2. tra la data di affidamento e il 31 dicembre del 5° anno ad esso successivo, sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa, sono in essere al predetto 31 dicembre dilazioni di pagamento di ogni natura presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio dalla dilazione, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

Relativamente alle quote di cui sopra il discarico automatico si determina il 31 dicembre del 5° anno successivo:

  1. a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
  2. a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).

Per quanto riguarda le quote non riscosse relative alle risorse proprie dell’UE nonché ai recuperi degli aiuti di Stato, il discarico automatico non troverà applicazione, in luogo di quello in via anticipata, salvo diritto dell’ente creditorie di far verificare la conformità dell’attività di recupero.

Riaffidamento dei carichi

Si segnala, infine, chefino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

  1. gestita direttamente dall'ente creditore;
  2. affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti abilitati, mediante procedura di evidenza pubblica;
  3. riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

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