1° settembre 2024: sanzioni amministrative ridotte ai blocchi di partenza

28 Agosto 2024

Nuove sanzioni amministrative “ridotte” per le violazioni commessa da domenica 1° settembre 2024. Entra così decisamente nel vivo la riforma del sistema sanzionatorio nazionale attuata dal DLgs n. 87/2024.

Il decreto si compone principalmente di quattro articoli principali:

  • alle disposizioni comuni sulle sanzioni amministrative e penali, revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario e introduzione di meccanismi attuazione concreta del principio ne bis in idem;
  • alle sanzioni amministrative, con la riduzione delle misure edittali per quel che concerne le imposte sui redditi, IRAP e IVA;
  • alle modifiche al DLgs n. 472/1997;
  • alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

Sono già in vigore dallo scorso 29 giugno 2024 tutte le modifiche apportate al sistema sanzionatorio penal-tributario, mentre da domenica 1° settembre 2024 sarà la volta delle modifiche all'impianto delle sanzioni amministrative.

Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia con riferimento alle principali violazioni commesse dal contribuente.

Violazioni relative alle dichiarazioni

Sul versante delle sanzioni amministrative, l’articolo 2 del DLgs n. 87/2024 rimodula al ribasso la sanzione applicabile nei casi di omessa e di infedele dichiarazione viene ridotta rispettivamente alla misura del 120% e del 70%, eliminando la maxi-multa fino al 240%, in quanto al contribuente verrà chiesto non più del 120% dell’ammontare dovuto.

Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi o dell’Irap oppure la dichiarazione del sostituto d’imposta, la multa sarà del 120%, anziché dal 120 al 240% previsto ora.

Mentre per dichiarazione infedele, si passa da 90-180% al 70%.

Specifiche disposizioni sono ulteriormente dettate per l’omessa dichiarazione: se non sono dovute imposte, le sanzioni ordinariamente previste possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; inoltre, quando la dichiarazione è presentata tardivamente, ma entro i termini di accertamento e comunque prima dell’avvio di attività di controllo, la sanzione applicabile sarà quella prevista per l’omesso versamento, aumentata al triplo.

Una disciplina ad hoc viene prevista con riferimento all’ipotesi in cui emerga un’infedeltà in riferimento alla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente: in questo caso la sanzione applicabile sarà pari al 50%, ovvero il doppio della sanzione prevista dall’art. 13, comma 1 del DLgs n. 471/1997.

L’applicazione del nuovo regime sanzionatorio a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 determina due conseguenze:

  • la prima è relativa agli atti di accertamento su violazioni commesse nel periodo di imposta 2023 e riportate nelle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2024. In considerazione del fatto che la dichiarazione IVA 2023 è stata già presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo  regime (30 aprile 2024) e quella sui redditi viene presentata dopo (31 ottobre 2024), negli accertamenti ci sarà una sorta di doppio regime: (i) le violazioni IVA confluite nelle dichiarazioni presentate entro aprile 2024 saranno sanzionate con il regime precedente (più gravoso); (ii) le medesime violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi confluite nelle dichiarazioni presentate dopo il 1° settembre saranno sanzionate in base alle nuove norme (più favorevoli).
  • la seconda è inerente ai crediti di imposta non spettanti e inesistenti. La riforma ha introdotto una nuova nozione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante rispettivamente prevista dall’articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Per espresso volere legislativo, tali definizioni hanno effetti anche sulle sanzioni amministrative applicabili in caso di utilizzo in compensazione degli stessi. Il che in termini operativi vuol dire che i reati di indebita compensazione di crediti non spettanti/inesistenti vanno valutati secondo la nuova differenziazione anche se commesse prima del 1° settembre 2024.
    Dichiarazione dei redditi
    Omessa dichiarazioneLa sanzione fissa del 120%. Se non sono dovute imposte sanzione da 250 a 1.000 euro
    Ritardata dichiarazioneSe la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, e comunque, prima della conoscenza di controlli, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del 75%. Se non sono dovute imposte, si applica sanzione da 250 a 1.000 euro.
    Infedele dichiarazioneLa sanzione fissa del 70% con un minimo di 150 euro è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
    Dichiarazione integrativaSe la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque, prima della conoscenza di controlli, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del 50%. Se non sono dovute imposte, si applica sanzione di 150 euro
    Dichiarazione IVA
    Omessa dichiarazioneLa sanzione fissa del 120%.  
    Ritardata dichiarazioneSe la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini decadenziali e, comunque, prima della conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell’imposta dovuta la sanzione del 75%. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di euro 250.
    Infedele dichiarazioneSe dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. Tale sanzione è aumentata della metà al doppio (e non più della metà) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
    Dichiarazione integrativaSe la suddetta violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell’imposta dovuta la sanzione del 50%. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a euro 150.

    Omessi versamenti

    Sono rimodulate al ribasso anche le sanzioni edittali per i tardivi o omessi versamenti di cui all'articolo 13, comma 1, DLgs n. 471/1997 che andranno d’ora in avanti soggetti a sanzione amministrativa del 25%.

    L’art. 13 vede una novità anche al comma 4, con riferimento ai crediti inesistenti e non spettanti, attraverso un coordinamento con le modifiche (viste sopra) al DLgs n. 74/2000 e la riduzione al 25% della sanzione per l’utilizzo di un credito d’imposta non spettante. Qualora il credito utilizzato sia, invece, inesistente, ovvero se manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, la sanzione sarà applicata nella misura del 70% con previsione di aumento dalla metà al doppio laddove il medesimo credito si fondi su rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti falsi (materialmente o ideologicamente), simulazioni o altri artifici.

    Versamenti
    Omessi/ritardati versamentiSanzione del 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall’ordinaria scadenza. Sanzione del 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (non più 15%) Sanzione dello 0,83% (non più 1%) per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno per ogni giorno
    Crediti non spettantiSanzione del 25% del credito non spettante. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che: a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione
    Crediti inesistentiSanzione del 70%. Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio.

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