Interpelli senza contributo in attesa delle istruzioni da parte dell’Agenzia

24 Settembre 2024

Interpello a costo zero, in attesa della quantificazione del contributo da versare. Sono queste le indicazioni fornite nella direttiva dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto gli indirizzi operativi per l'attività di accertamento.

 Il chiarimento si è reso quanto mai necessario, in quanto la nuova disciplina dettata dal DLgs del 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, in materia di interpelli, subordina, in ogni caso, la presentazione dell’istanza al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto dell’istanza.

Ad oggi però il decreto predetto non è stato ancora emanato e questo ha rischiato di mandare in stallo la nuova disciplina di cui all’articolo 11 dello Statuto per la tutela dei diritti del contribuente, in vigore dal 18 gennaio 2024.

Nell’intento di razionalizzare la disciplina dell’interpello, il legislatore delegato ha infatti previsto che il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

  • applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo). Non ricorronole condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente;
  • corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (interpello ordinario qualificatorio);
  • disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso);
  • disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo);
  • sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio);
  • sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (interpello probatorio per accedere al regime dei neo-residenti).

La presentazione di un’istanza di interpello è come anticipato, in ogni caso, subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto dell’istanza.

La mancata emanazione del suddetto decreto ha posto i contribuenti in una situazione di incertezza, in ordine al fatto che in assenza della quantificazione del contributo – condizione necessaria secondo la norma per presentare istanza di interpello - ci si possa o meno avvelare dell’istituto in questione.

Dal 18 gennaio 2024 – data di entrata in vigore del DLgs n. 219/2023 – l’Agenzia delle entrate non ha tuttavia mai richiesto il versamento di alcun contributo all’atto della presentazione di istanze di interpello, né rigettato le stesse per l’assenza del pagamento del contributo medesimo.

Ora, per effetto dei chiarimenti resi, la non debenza momentanea del contributo risulta formalmente riconosciuta dalla stessa Agenzia che, con la suddetta direttiva, ha precisato che “la presentazione delle istanze di interpello non deve intendersi subordinata, a pena di inammissibilità, al momento e fino all'adozione dei richiamati decreti ... al versamento di alcun contributo…”.

Tanto detto appare evidente come l’introduzione del versamento del contributo, quale presupposto indispensabile per la presentazione dell’istanza di interpello, rappresenti un deterrente rispetto al proliferare delle istanze di interpello a cui l’amministrazione finanziaria viene chiamata a rispondere.

Non solo, ma numerosi dubbi operativi si pongono anche con riferimento agli stessi criteri secondo cui tale contributo dovrà essere quantificato:

  1. tipologia di contribuente;
  2. rilevanza e complessità della questione trattata nell'istanza,

criteri che appaiono poco determinanti – oltre che caratterizzati da un significativo livello di discrezionalità nel processo di quantificazione del contributo stesso.

Forse, l’unico parametro oggettivo della quantificazione del contributo previsto dal legislatore delegato è quello che riconduce la quantificazione dello stesso al volume di affari o di ricavi del contribuente che presenta l’istanza, criterio che a differenza degli altri si sottrae – almeno apparentemente - a elementi di discrezionalità.

RDP

2025 - Morri Rossetti

cross