Consulenza semplificata: il ricorso all’intelligenza artificiale tutela davvero il contribuente? è questo uno degli interrogativi che emergono dalla lettura della Circolare di Assonime del 30 settembre 2024, n. 18 illustrativa della revisione dello Statuto dei diritti del contribuente ad opera del DLgs. n. 219/2023. È noto, che la legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) abbia dettato, tra l’altro i criteri e i principi direttivi per la revisione dell’attività interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, prevedendo la razionalizzazione della disciplina dell’interpello di cui all’articolo 11 dello Statuto per la tutela dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) al fine di: Sulla base di tali criteri direttivi, il legislatore delegato con il DLgs n. 219/2023 è intervenuto sul dettato della Legge n. 212/2000 ridisegnando le modalità e i criteri dell’attività interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e della sua interlocuzione con il contribuente, con il primario obiettivo di ridurre il ricorso all’istituto dell’interpello. Ed è proprio in tale solco che si inerisce la previsione del nuovo articolo 10-novies della Legge n. 212/2000 “Consultazione semplificata” che prevede l’istituzione di un nuovo servizio gratuito, riservato alle persone fisiche, anche non residenti, e ai contribuenti di minori dimensioni che applicano il regime di contabilità semplificata. La moltiplicazione – nel corso degli ultimi anni – delle istanze di interpello non solo ha assorbito rilevanti risorse dell’Amministrazione finanziaria, ma ha anche tradito l’originaria funzione dell’istituto, volto a garantirne la funzione di indirizzo interpretativo attraverso la pubblicazione delle risposte dell’Amministrazione finanziaria ai quesiti dei contribuenti. Da qui la previsione della Consultazione semplificata che per il tramite di servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria permetterà - con accesso diretto o per il tramite di intermediari specificamente delegati - ai contribuenti di accedere a una banca dati di nuova costituzione che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, conterrà tutti i documenti di prassi, cioè le circolari, le risposte a istanze di interpello e di consulenza giuridica, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo (a fini di completezza, dovrebbero esservi inseriti anche gli interpelli non pubblicati). In questo modo, i contribuenti che espongano il loro quesito potranno trovare l’eventuale soluzione interpretativa già cristallizzata in precedenti documenti di prassi. Assonime rileva che si può pensare a una tecnologia basata sull’uso dell’intelligenza artificiale, che sia in grado di leggere il quesito posto dal contribuente e che, identificando l’argomento, interroghi la banca dati alla ricerca dei precedenti che possano rispondere al quesito. Il ricorso all’intelligenza artificiale solleva, sempre secondo Assonime, non pochi problemi legati all’utilizzo della stessa, la quale può senza dubbio essere utilizzata per vagliare più velocemente i precedenti interpretativi su un determinato tema, ma i criteri attraverso i quali si perviene ad una decisione dovrebbero essere resi noti per evidenti esigenze di trasparenza nei confronti dei contribuenti. Infatti, problemi potrebbero verificarsi nel caso in cui emergano interpretazioni difformi rese nei documenti di prassi su uno stesso tema, così come nel caso di riferibilità della risposta a una situazione di fatto non del tutto simile a quella del contribuente che ha interesse a interpellare l’Amministrazione. Al ricorrere delle suddette circostanze, la risposta fornita al contribuente potrebbe non essere utile per il contribuente stesso in ragione della peculiarità della sua fattispecie rispetto a quella già esaminata nei documenti tratti dalla banca dati. Però questa risposta, formalmente, precluderebbe la possibilità di attivare apposito interpello. A quanto detto si aggiunga anche che la risposta alla consulenza semplificata produrrà gli effetti esclusivamente nei confronti del contribuente istante; da ciò ne deriva che al contribuente che si sia conformato alle indicazioni contenute nella suddetta risposta non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi di mora, anche ove tali indicazioni vengano successivamente modificate dalla stessa Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la risposta ottenuta a seguito di consultazione semplificata non sarà equiparabile a una vera e propria risposta a interpello, in relazione alla quale è espressamente prevista l’annullabilità degli atti da questa difformi, anche quando essi abbiano contenuto impositivo. Sotto questo profilo, potrebbe pertanto sollevarsi una possibile lesione del principio di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Concludendo, Assonime ha rilevato come la scelta dei soggetti tenuti obbligatoriamente a transitare per la consultazione semplificata (persone fisiche e imprese minori) prima di poter presentare istanza di interpello – seppur dettata dalla loro numerosità e forse anche dal “significativo grado di ripetibilità e serialità” delle questioni fiscali dagli stessi sollevate – lascia spazio a una criticità di fondo, poiché sembra quasi presupporre che i contribuenti di minori dimensioni abbiano minori diritti a presentare autonoma istanza di interpello. Inoltre, sarebbe forse stato più opportuno garantire a tutti i contribuenti la possibilità di utilizzare la banca dati che sarà creata dall’Amministrazione finanziaria per semplici interrogazioni, anche a fini meramente conoscitivi, senza necessariamente dover presentare una richiesta di consultazione semplificata riferita ad un caso concreto. RDP