Successioni semplificate per i giovani eredi fino a 26 anni; le donazioni in vita non entrano nell’asse ereditario ai fini della base imponibile delle successioni. Trasferimento d’azienda in ambito familiare esentasse. Codificata in norme le disposizioni sui trust. Sono solo alcune delle novità previste dal DLgs del 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231. Il decreto entra in vigore il 3 ottobre 2024, ma le disposizioni in esso contenute avranno effetto solo a partire dal 1° gennaio 2025, ossia si applicheranno cioè alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data. Sblocco anticipato delle giacenze per gli eredi under 26 Viene introdotto il nuovo comma 4-bis all’art. 48 del DLgs n. 346/1990, “Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni” al fine di prevedere che le banche e gli altri intermediari finanziari debbano consentire, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione del de cuius, all’unico erede, purché di età anagrafica non superiore ai 26 anni, lo svincolo delle attività cadute in successione quando nell’asse ereditario vi sono beni immobili. Tale svincolo deve essere effettuato dai soggetti sopra citati per le sole somme sufficienti all’erede per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo dovute in ragione del trasferimento a suo favore dei beni immobili che erano di proprietà del de cuius. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità attuative delle disposizioni in parola. Autoliquidazione dell’imposta Viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, fino ad oggi applicato alle sole imposte ipocatastali. La previgente formulazione della norma prevedeva che l’imposta di successione fosse corrisposta successivamente, entro 60 giorni, dalla notifica dell’avviso di liquidazione che deve avvenire entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione. Con appositi provvedimenti direttoriali saranno definite le modalità di autoliquidazione dell’imposta. Liberalità d’uso e donazioni indirette Viene inoltre previsto che le liberalità d’uso, non costituendo donazioni, vengano escluse dal DLgs n. 346/1990 analogamente a quanto già avviene per le spese di mantenimento, di educazione e a quelle sostenute per malattia. La riforma interessa anche la tassazione delle c.d. donazioni indirette, frequenti in ambito familiare, pur non rivestendo la forma delle donazioni attuano, comunque, un arricchimento del beneficiario. Tali liberalità saranno soggette a imposta solo se dichiarate volontariamente e sempre che superino le franchigie in termini di valore o se accertate nel corso di un procedimento, con conseguente applicazione dell’aliquota dell'8% per le somme oltre franchigia. Trasferimenti d’azienda Per i trasferimenti di aziende, rami di azienda e partecipazioni societarie a favore di discendenti o coniuge, la riforma conferma l’esenzione fiscale già prevista ma ne viene ampliata la portata ammettendo il godimento del beneficio anche in tutti quei trasferimenti di partecipazioni sociali che consentano al beneficiario di integrare un controllo già esistente o aventi ad oggetto società holding, non operative come imprese, mere immobiliari di gestione o società semplici. Trust Infine, si segnala anche l’introduzione della novità riguardante i trust per i quali si prevede che vengano tassati, alternativamente, in sede di apporto ovvero nel momento in cui vengono trasferiti al trustee. L’imposta potrà essere pagata al momento del trasferimento o a quello della successione, con aliquote e franchigie definite in base al rapporto tra disponente e beneficiario. RDP