L’IVA all’importazione diventa diritto di confine. È questa una della novità di maggior rilievo contenute nel DLgs del 26 settembre 2024, n. 14, che reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, sostituendo così le attuali normative nazionali di settore, tra cui il Testo unico delle leggi doganali, di cui al DPR n. 43/1973 (TULD). L’articolo 27, comma 2 del DLgs n. 141/2024 dispone infatti che “Fra i diritti doganali […] costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato”. La posizione assunta dal legislatore delegato rappresenta un netto cambiamento di rotta rispetto all’ormai costante orientamento espresso in materia sia dai giudici unionali che da quelli di legittimità. Infatti, sin dal celebre caso Gaston Schul (C-15/81), la Corte di Giustizia UE ha sempre affermato la natura di tributo interno, e non di dazio doganale, dell’IVA all’importazione. Principio questo che è stato ribadito anche nella sentenza C- 714/20 del 12 maggio 2022, nella quale i giudici unionali hanno confermato che l’IVA all’importazione “non fa parte dei «dazi all’importazione»”, ai sensi dell'articolo 5 punto 20 del CDU, “che riguarda i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci”. Tale principio è stato ripreso anche in successive pronunce e anche dai giudici nazionali (Cfr. C-272/13, Cass. SS.UU. nn. 18286 e 18284 del 2024). Ora, il legislatore delegato scardina un principio che sembrava ormai “pacifico” e assodato e, come un fulmine a ciel sereno trasforma la natura dell’IVA all’importazione da “tributo interno” a “diritto di confine”. L’IVA sull’importazione torna ad essere tributo interno solo nei casi di: Tale modifica determina dei significativi cambiamenti anche in capo al rappresentante doganale indiretto, ossia all’intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore, autorizzato a presentare dichiarazioni doganali e a fare le veci del proprio cliente presso le autorità doganali. Infatti, la natura di “tributo interno” dell’IVA all’importazione, implicava che il rappresentante doganale indiretto fosse responsabile unicamente dell’obbligazione doganale e non anche dell’IVA all’importazione. Il rappresentante doganale, infatti, non essendo titolare del diritto alla detrazione IVA, il quale spetta soltanto al proprietario delle merci, non poteva essere considerato debitore dell'IVA non versata in solido con l’importatore. Doveva pertanto escludersi la solidarietà passiva per l’accertamento e la riscossione dell’imposta. A seguito della modifica in parola, ossia dell’assunzione della natura di “diritto di confine” da parte dell’IVA all’importazione, i soggetti obbligati al pagamento dei diritti in questione saranno non solo i dichiaranti ma anche proprio gli eventuali rappresentanti doganali che agiranno in rappresentanza doganale indiretta. RDP