È in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto MEF-Giustizia che individua i compiti, gli adempimenti e i requisiti che devono possedere i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax control framework, il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai fini dell’adempimento collaborativo. In particolare, l’attività di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale viene riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi. Andando nel dettaglio, per potersi iscrivere nell’elenco dei certificatori è necessario che i professionisti siano iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità definiti come segue. Quanto ai requisiti di onorabilità possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei certificatori, i professionisti che: Inoltre, viene richiesto che il professionista sia in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: Il possesso dei suddetti requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individueranno, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione. Il venir meno di tali requisiti di onorabilità e professionalità comporta la cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori. Uno degli aspetti sicuramente caratterizzanti la figura del certificatore del TCF è rappresentato dalla sua indipendenza. Al riguardo, viene previsto che il professionista abilitato, incaricato dell’attività di certificazione, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Il soggetto certificatore dovrà inoltre, adottare tutte le misure ragionevoli al fine di garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche solo potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, sia dirette che indirette. Fra le cause di ineligibilità viene disposto che il professionista non può accettare l'incarico di certificatore se: Il certificatore, quindi, non può avere reso servizi funzionali all'elaborazione del TCF stesso, in prima persona, né tali servizi possono essere stati resi da altri professionisti dell'associazione professionale cui appartiene il “certificatore”. Viene, altresì, previsto che il certificatore, nei due anni precedenti l'incarico, non può avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza con il “soggetto incaricante” (o altra società del gruppo). RDP