Certificazione del Tax control framework per commercialisti e avvocati. Quali sono i requisiti?

29 Novembre 2024

È in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto MEF-Giustizia che individua i compiti, gli adempimenti e i requisiti che devono possedere i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax control framework, il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai fini dell’adempimento collaborativo.

In particolare, l’attività di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale viene riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.

Andando nel dettaglio, per potersi iscrivere nell’elenco dei certificatori è necessario che i professionisti siano iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità definiti come segue.

Quanto ai requisiti di onorabilità possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei certificatori, i professionisti che:

  1. non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp, per i reati elencati nell’art. 94, co. 1, del DLgs n. 36/2023per i reati di falso in atti, disciplinati dal Libro II, Titolo VII, Capo III, del Codice penale e per il reato di truffa di cui all’art. 640, co. 1 cp;
  2. non integrano le cause di esclusione previste dall’att. 94, co. 2 del DLgs n. 36/2023;
  3. non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 cc.

Inoltre, viene richiesto che il professionista sia in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:

  • sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
  • principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
  • diritto tributario.

Il possesso dei suddetti requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individueranno, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione.

Il venir meno di tali requisiti di onorabilità e professionalità comporta la cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori.

Uno degli aspetti sicuramente caratterizzanti la figura del certificatore del TCF è rappresentato dalla sua indipendenza.

Al riguardo, viene previsto che il professionista abilitato, incaricato dell’attività di certificazione, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.

Il soggetto certificatore dovrà inoltre, adottare tutte le misure ragionevoli al fine di garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche solo potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, sia dirette che indirette.

Fra le cause di ineligibilità viene disposto che il professionista non può accettare l'incarico di certificatore se:

  • riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
  • è coniugeparente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
  • nei due anni precedenti è stato legato al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
  • sussistono rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso.

Il certificatore, quindi, non può avere reso servizi funzionali all'elaborazione del TCF stesso, in prima persona, né tali servizi possono essere stati resi da altri professionisti dell'associazione professionale cui appartiene il “certificatore”.

Viene, altresì, previsto che il certificatore, nei due anni precedenti l'incarico, non può avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza con il “soggetto incaricante” (o altra società del gruppo).

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