Approda in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294 il DLgs del 13 dicembre 2024, n. 192 che reca il secondo modulo della riforma IRPEF-IRES, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023). Il provvedimento detta importanti modifiche che toccano tutte le categorie reddituali: dal reddito agrario al reddito di lavoro dipendente, dal reddito di lavoro autonomo a quello d’impresa. Quali sono le novità in merito alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito da lavoro autonomo? Reddito di lavoro dipendente Viene modificato l’articolo 51, comma 2, lett. b) del TUIR recante il regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto per i contributi di assistenza sanitaria. Per effetto delle modifiche apportate, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore: Come indicato nella relazione illustrativa, si prevede, pertanto, che la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale. Analoghe modifiche sono apportate anche all’10, comma 1, lett. e-ter) del TUIR, ai fini della deducibilità dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi del SSN. Viene poi modificato l’art. 51, comma 2, lettera f-quater), che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In particolare, è prevista l’estensione di tale regime anche ai familiari fiscalmente a carico ex 12, comma 2, del TUIR. Sono apportate alcune modifiche all’articolo 51, comma 3, del TUIR che individua il criterio generale per la determinazione del valore dei fringe benefit. Viene sostituito il secondo periodo del comma 3, il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Viene inoltre modificato il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51, del TUIR che indica la soglia “ordinaria” di non imponibilità dei fringe benefit, aggiornando in euro l’importo ivi previsto, che passa quindi da 500.000 lire a 258,23 euro. Da ultimo, si segnala una modifica al comma 5, quarto periodo, dell’articolo 51, del TUIR, stabilendo che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore). Tali modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025 Reddito di lavoro autonomo L’articolo 54 TUIR relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo è stato riscritto dall’articolo 5 del DLgs n. 192/2024 in esame e suddiviso in più articoli, per una più agevole individuazione della disciplina relativa a ciascun componente di reddito. Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 54 del TUIR, secondo il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nell’articolo 54 e nei successivi. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. In considerazione del nuovo principio di onnicomprensività dettato per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, viene eliminato comma 1-quater dell’articolo 54, secondo il quale concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale, dal momento che la loro concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal nuovo criterio generale di cui al comma 1. Nel calcolo del reddito di lavoro autonomo non devono essere considerati e, quindi, non concorrono alla sua formazione: Tuttavia, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e quelle sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi e riaddebitate ad altri soggetti non sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. È quanto previsto dal nuovo articolo 54-ter “Rimborsi e riaddebiti” che però stabilisce che le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, laddove addebitate analiticamente in capo al committente e da quest’ultimo non rimborsate, sono deducibili a partire dalla data in cui: Le spese in questione, laddove siano di importo non superiore a euro 2.500 comprensivo del compenso ad esse relativo, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale. Mediante l’inserimento nel TUIR del nuovo articolo 54-bis “Plusvalenze e altri proventi” viene confermato il dettato dell’articolo 54, co. 1-bis, del TUIR, secondo il quale le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se: (i) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; (ii) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; (iii) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Allo stesso modo, viene previsto, con il nuovo articolo 54-quater del TUIR, che le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate a titolo oneroso o mediante risarcimento. Viene confermata la deduzione delle spese per beni mobili e immobili e la deduzione delle altre spese. Quanto alla decorrenza, le modifiche introdotte operano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLgs n. 192/2024 (quindi dal 2024). Soltanto con riferimento ai rimborsi spese la vecchia disciplina continua a operare fino al 31 dicembre 2024, con la conseguente applicazione delle novità sopra illustrate solo dal 2025. Inoltre, viene stabilito che la nuova disciplina dell’ammortamento della clientela ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DLgs n. 192/2024 (quindi dal 2025). RDP