Rappresentanti fiscali ai fini IVA: nuovi requisiti e nuovi obblighi di garanzia

20 Dicembre 2024

Novità in arrivo anche relativamente alla figura del rappresentante fiscale, le quali sono contenute nelle modifiche apportate all’articolo 17, terzo comma, del DPR n. 633/1972.

L’articolo 4, comma 1, lett. a) del DLgs n. 13/2024 recante disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, ha infatti introdotto una modifica rilevante nell’art. 17 del DPR n. 633/1972, con l'aggiunta di un ulteriore periodo al comma 3, ai sensi del quale il soggetto che ricopre il ruolo di rappresentante fiscale deve essere in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Si tratta - come si legge anche nella relazione illustrativa al DLgs n. 13/2024 – di una misura finalizzata a prevenire e contrastare le frodi e l’evasione d’imposta, da parte dei soggetti extra - UE che intendono effettuare da o verso l’Italia operazioni intracomunitarie, tramite un rappresentante fiscale.

In particolare, le modifiche introdotte dal legislatore delegato all’articolo 17 del DPR n. 633/1972 hanno come obiettivo principale quello di contrastare l’improprio utilizzo del c.d. “regime 42”, che permette di importare senza l’assolvimento dell’IVA beni destinati a formare oggetto di una successiva cessione intracomunitaria.  Infatti, sono state constatate condotte fraudolente da parte di operatori extra-UE che si sono sottratti al pagamento dell’IVA in dogana, facendo ricorso alla figura del rappresentante fiscale IVA per perfezionare la successiva cessione intracomunitaria.

In termini operativi, i soggetti extra-UE immettono i beni in libera pratica nello Stato UE di destinazione degli stessi ove hanno nominato un rappresentante fiscale, tramite la partita IVA del quale verrà poi perfezionata la successiva cessione intracomunitaria verso il cliente finale che assolverà l’imposta attraverso il meccanismo del reverse charge.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2024, n. 297 del D.M. 9 dicembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha individuato i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo, previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati. La garanzia deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che aspira all’assunzione di rappresentante fiscale.

Ma andiamo nel dettaglio.

L’art. 1, comma 1, del nuovo decreto definisce i criteri di accesso al ruolo di rappresentante fiscale e prevede che tale ruolo possa essere assunto da soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto MEF n. 164 del 1999 e che prestino idonea garanzia.

In altri termini, i soggetti che assumono il ruolo di rappresentante fiscale:

  • non devono aver riportato condanne o sentenze per reati finanziari;
  • non devono aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990.

Nel caso sia una persona giuridica ad essere nominata quale rappresentante fiscale, i requisiti devono sussistere in capo al rappresentante dell’ente incaricato.

Quanto alla garanzia si stabilisce che debba essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che aspira all’assunzione di rappresentante fiscale.

Nello specifico, il valore massimale minimo della garanzia di cui all'art. 1 è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:

  • 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti;
  • 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 10 a 50 soggetti;
  • 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 51 a 100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di 1.000 soggetti.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

Durata della garanzia

La garanzia deve essere prestata per una durata minima di 48 mesi a partire dall’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (che coincide con la data di presentazione della garanzia all’Agenzia delle Entrate).

Decorso il termine di 48 mesi, la garanzia non deve essere ripresentata (salvo il caso di passaggio allo scaglione successivo).

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L’elenco dei rappresentanti fiscali idonei sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Regime transitorio

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, già operano come rappresentanti fiscali dovranno, entro i 60 giorni successivi, presentare l’attestazione dei requisiti soggettivi e prestare la garanzia (sempre con una durata di 48 mesi).

In caso di mancata presentazione dell’attestazione dei requisiti soggettivi o della garanzia, il rappresentante fiscale verrà informato tramite PEC o raccomandata A/R dell’avvio della procedura di cessazione delle partite IVA nei confronti dei soggetti rappresentati.

Se la garanzia non è presentata nel frattempo, decorsi 60 giorni dalla data di ricezione dell’informativa dell’Agenzia delle Entrate, la cessazione della partita IVA dei soggetti rappresentati avverrà d’ufficio.

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