Mini – IRES: agevolazione prevista soltanto per il 2025

23 Dicembre 2024

La mini-IRES trova spazio nella Legge di bilancio 2025, ma solo in forma temporanea, ossi solo per il 2025.

In attesa che venga data attuazione ai principi e i criteri direttivi contenuti nell’articolo 6, comma 1, lett. a) della legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), la legge di bilancio 2025, prevede per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le imprese che accantonano almeno l'80% degli utili realizzati nel 2024 in un'apposita riserva e destinano almeno il 30% di detta quota in investimenti in beni Transizione 4.0 e 5.0.

Infatti, secondo quanto si legge nell’articolo 1, commi 436 – 444 della legge di bilancio 2025, che ad oggi ha ottenuto l’ok definitivo dalla Camera, tale misura viene introdotta in attesa che venga disposta l’introduzione “a regime” di un’aliquota IRES ridotta in favore delle società che, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • impiegano una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • non distribuiscano o destinino a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa gli utili.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2025, invece, possono beneficiare della riduzione IRES (aliquota ridotta del 20%):

  1. le società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  3. le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Ma a quali condizioni?

Il comma 436 dell’articolo 1, della legge di bilancio 2025 prevede che per poter assoggettare ad aliquota ridotta del 20% il reddito dichiarato nel 2025 dai suddetti soggetti, è necessario che i medesimi:

  • accantonino una quota almeno pari all’80% degli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 in un’apposita riserva;
  • una quota almeno pari al 30% degli utili accantonati nella riserva deve essere investita nell’acquisizione, anche tramite contratti di leasing, di beni strumentali nuovi Transizioni 4.0 e Transizione 5.0, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Detti investimenti devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (quindi, 1° gennaio 2025) ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 (30 ottobre 2026). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

Inoltre, la riduzione IRES spetta a condizione che:

  1. nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025):

a) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024);

b) devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato; è necessario un incremento occupazionale nel 2025 di almeno l’1% rispetto al 2024, con almeno un dipendente aggiuntivo;

2. l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni né nel 2024 né nel 2025.

Decadenza dall'agevolazione

viene previsto che le imprese beneficiarie della mini-IRES decadono dalla stessa, con conseguente recupero dell'agevolazione fruita:

  1. nel caso in cui la quota di utile accantonata nell’apposita riserva venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2026);
  2. se i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Infine, il comma 444, dell’articolo 1 in parola, rinvia all’emanazione di un apposito decreto del MEF per l’adozione delle disposizioni attuative della disciplina anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

RDP

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