La maxi – deduzione per le nuove assunzioni introdotta per il solo 2024 dal DLgs n. 216/2023 (recante il primo modulo della riforma IRPEF/IRES) e prorogata dalla legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/204) per il triennio 2025-2027 ha trovato i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025. A più di un anno dalla sua introduzione dell’agevolazione in parola, prevista - secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al DLgs n. 216/2023 – quale misura provvisoria in attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. g) della Legge delega per la riforma del sistema fiscale, e poi prorogata per altri tre anni, si concretizza in una maxi-deduzione del 120% del costo del personale iscritto in voci del conto economico diverse dalla B9. Condizioni per fruire dell’agevolazione La Circolare n. 1/E/2025 precisa che per poter beneficare dell’agevolazione è necessario che siano congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni: Quanto alla prima condizione, l’Agenzia ha precisato che il suddetto incremento occupazionale rileva a condizione che, al termine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Ad esempio, se un’impresa ha avuto nel 2023 due lavoratori a tempo indeterminato di cui uno per l’intero anno e l’altro per 180 giorni, si dovrà svolgere il seguente conteggio: (365/365 + 180/365) = 1,49. Se a fine 2024 l’impresa ha in forza due dipendenti a tempo indeterminato, la condizione sarà verificata. Stessa modalità deve utilizzarsi per la condizione di incremento complessivo, la maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato. In altri termini, la maggiorazione non spetta, invece, nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente, ossia un “decremento occupazionale complessivo”, nonché nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico, anche se qualitativamente cambiata (ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato). Particolare va posta in presenza di gruppi; nel caso di società facenti parte di gruppi di imprese, occorrono calcoli particolarmente complessi per determinare le condizioni di incremento occupazionale. Infatti, entrambe le condizioni (incremento lavoratori a tempo indeterminato e incremento complessivo) devono misurarsi al netto dei decrementi verificatisi nelle società facenti parte del cosiddetto gruppo interno, cioè residenti nel territorio dello Stato (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri). Per individuare l’ambito del gruppo devono includersi anche le persone fisiche e gli enti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento, svolgendo sostanzialmente un ruolo di capogruppo. Nel calcolo, i dati delle società a controllo congiunto o collegate devono essere considerati da ciascun gruppo in proporzione alla percentuale detenuta. Non vanno invece conteggiati i dati relativi alle società collegate che sono al contempo controllate in un altro gruppo. Determinazione della maggiorazione Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minore tra: La Circolare ha chiarito che, per individuare le voci di costo dei neoassunti, che costituiscono il primo elemento del calcolo ci si deve riferire in modo tassativo alla voce B9 del conto economico. Non vanno dunque considerate, ancorché siano ordinariamente deducibili, le spese del personale che nel conto economico sono collocate in voci diverse (in particolare in B7), come i servizi mensa, ristoranti e alberghi per le trasferte, auto aziendali in benefit, eccetera. Per le società IAS adopter, sono pure irrilevanti i componenti iscritti ai sensi dello IAS 19 in voci differenti, come gli oneri finanziari e le componenti attuariali iscritte nel cosiddetto Oci. RDP