Dal 1° aprile 2025, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente dovrà utilizzate il codice "Tipo Documento" - “TD29”. È quanto prevedono le nuove specifiche tecniche per il tracciato della fatturazione elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025. È noto che, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, del DLgs n. 471/1997 - così come modificato dal DLgs n. 87/2024 recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario – al fine di regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare è sufficiente dal 1° settembre 2024, effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere anche al pagamento della relativa IVA. Tale comunicazione deve essere effettuata “tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”, entro 90 giorni dal termine in cui: In altri termini, secondo quanto previsto dal comma 8 in parola, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (in luogo di quella del 100%, che continua a trovare applicazione per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024) con un minimo di euro 250, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quanto è stata emessa la fattura irregolare. Da quanto detto, ne discende che il cessionario/committente è più chiamato, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, a: ma semplicemente a comunicare la violazione commessa dal cedente/prestatore, mediante l’utilizzo di un nuovo codice “Tipo Documento” – “TD29”. Secondo quanto si legge nelle specifiche tecniche aggiornate al 31 gennaio 2025, però, tale codice dovrà essere utilizzato dal 1° aprile 2025, pertanto, considerato che le novità normative in materia di omessa/irregolare fatturazione trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, viene naturale interrogarsi su quali debbano essere le modalità che il cessionario/committente deve utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette violazioni per non essere sanzionato. Una prima possibilità – sostenuta da più parti – sarebbe quella di consentire al contribuente di continuare a fare ricorso alla autofattura “denuncia” utilizzando l’apposito codice “Tipo Documento” - “TD20”. Laddove si propendesse per l’adozione di tale soluzione non si possono, però, non considerare quelli che sono risvolti operativi che la stessa porterebbe con sé, in primis, quello inerente all’obbligo o meno di versare la relativa IVA (adempimento quest’ultimo non può richiesto dal 1° settembre 2024 dall’articolo 6, comma 8, del DLgs n. 417/1997). La tesi opposta potrebbe essere quella di escludere qualsiasi obbligo in capo al cessionario/committente, in quanto, da un lato, la regolarizzazione mediante autofattura è stata abolita e, dall'altro, il nuovo adempimento comunicativo non può essere ottemperato in assenza degli appositi strumenti che devono essere resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Tale soluzione, tuttavia, presterebbe il fianco a contestazioni da parte dell’Erario, soprattutto perché le violazioni commesse nell’intervallo temporale compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 marzo 2025 non sarebbero sanate. Da ultimo si potrebbe pensare ad una soluzione di “buon senso” che potrebbe rinvenirsi in un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe escludere l’applicazione di sanzioni per le violazioni in questione commesse nel suddetto intervallo temporale con riferimento alle quali i termini di regolarizzazione sono già scaduti alla data del 1° aprile 2025, regolarizzate entro i 90 successivi a tale data. RDP
Esempio: Nell’ipotesi di un soggetto che abbia acquistato beni nel mese di settembre 2024 con consegna degli stessi il 13 settembre 2024 e contestuale emissione della fattura irregolare, il cessionario/committente deve entro i 90 giorni successivi alla data del 13 settembre 2024 comunicare tale violazione all’Agenzia delle entrate, al fine di evitare l’applicazione della sanzione del 70% dell’imposta dovuta.