Cessioni intra UE: è l’idoneo set documentale che prova l’avvenuto trasferimento della merce

10 Febbraio 2025

Cessioni di beni intra-UE: come e da quanto è possibile recuperare l’IVA versata laddove non avendo ricevuto entro i 90 dalla consegna della merce al cessionario prova del suo trasferimento fisico in un altro Paese UE, il cedente abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione IVA?

È noto che il DLgs n. 87/2024 – recante la riforma del sistema sanzionatorio – sia intervenuto sulla formulazione dell’art. 7, co. 1 del DLgs n. 471/1997, prevedendo che è punito con una sanzione pari al 50% dell’IVA, chi effettua cessioni intra-UE di beni, qualora il bene sia trasportato in un altro Stato membro dal cessionario o da un terzo per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.

Tale norma ancora - al pari di quanto previsto per le esportazioni – dallo stesso articolo art. 7, co. 1 – la decorrenza del termine dei 90 giorni dalla data di consegna dei beni e non dalla data della fattura.

Pertanto, qualora nel caso di cessioni con clausola di consegna “franco fabbrica” non si ottenga la prova che il bene sia pervenuto in altro Stato UE ovvero la stessa pervenga oltre i 90 giorni dalla data di consegna del bene stesso, il contribuente incorre nell’applicazione della sanzione dal 50% del tributo, a meno che entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni successivi alla consegna non provveda alla regolarizzazione della fattura ed al versamento dell’imposta.

Laddove la merce risulti trasferita in altro Stato UE oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, del DLgs n. 471/1997, e si abbia prova dell’avvenuto trasferimento, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.

Dato tale quadro normativo di riferimento, la questione sulla quale ci si è interrogati attiene alle modalità per recuperare l’eventuale imposta versata da parte del contribuente che o.

  1. al momento della cessione non disponeva della documentazione atta a provare il trasferimento fisico della merce e, pertanto, in un’ottica prudenziale ha provveduto ad emettere la fattura con IVA,
  2. decorsi i 90 giorni dalla data di consegna della merce al cliente non ha da questi ottenuto la prova del trasferimento fisico della merce e, pertanto, ha provveduto a regolarizzare la cessione e a pagare l’IVA.

Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate ha in primis richiamato il dettato dall’articolo 45-bis del Regolamento n. 282/2011, che indica gli elementi atti a provare il trasferimento fisico della merce da uno Stato UE ad un altro, distinguendo a seconda che il trasporto sia curato dal cedente o da un terzo per suo conto ovvero che i beni siano trasportati dal cessionario direttamente o da un soggetto terzo per suo conto.

Nel caso in cui il trasporto sia curato dal cedente o da un terzo per suo conto, il venditore deve certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e deve essere in possesso:

  1. di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori rilasciati da parti diverse dal venditore o dall’acquirente:
  2. documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore;
  3. una polizza di carico;
  4. una fattura di trasporto aereo;
  5. una fattura emessa dallo spedizioniere, ovvero
  6. di uno qualsiasi dei suddetti elementi di prova in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti elementi di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:
  7. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni;
  8. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  9. una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Diversamente nel caso in cui i beni siano trasportati dal cessionario direttamente o da un soggetto terzo per suo conto, il cedente deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente e di almeno due degli elementi di prova di cui al suddetto elenco a), o di uno di cui al punto a) e uno di cui al punto b).

Tuttavia, la previsione in commento non preclude agli Stati membri di intervenire in materia quanto agli elementi di prova. Infatti, come indicato nelle Explanatory Notes della Commissione UE se le condizioni della presunzione non si sono verificate rimane comunque applicabile il regime di non imponibilità purché il cedente riesca a dimostrare, con soddisfacimento delle autorità locali, che il bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro. In senso conforme depongono anche i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E/2020, ove si legge che gli elementi di prova alternativi della reale effettuazione della operazione devono comunque essere oggettivi. A questi fini restano tuttora invocabili i chiarimenti contenuti nella prassi nazionale emanata prima del 2020 (tra le altre, Ris. nn.  345/E/2007; 447/E/2008; 123/E/2009 e Risposta n. 100/E/2019).

Di conseguenza, è dalla data in cui si dispone del set documentale atto a provare il trasferimento fisico della merce che decorrono i tempi per l’emissione della nota di credito ai sensi del disposto dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972, la quale comunque deve essere emessa entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione.

RDP

2025 - Morri Rossetti

cross