Professionisti: dal 2025 in vigore la nuova disciplina per i rimborsi spese

26 Febbraio 2025

Spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione di un incarico e da questi addebitate analiticamente al committente: dal 1° gennaio 2025 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

È questa una delle novità di maggiore impatto previste dall’articolo 5, del DLgs n. 192/2024 recante il secondo modulo della riforma IRPEF e IRES in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, che è – tra l’altro – intervenuto sul dettato dell’articolo 54 del TUIR, modificando la disciplina relativa ai rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione di un incarico e da questi addebitate analiticamente al committente.

Nella disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024 i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico professionale erano assimilati a un compenso, con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta d’acconto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 dette spese non assumono più rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

La finalità sottesa a tale modifica legislativa è quella di evitare di assoggettare a ritenuta d’acconto delle somme incassate dal lavoratore autonomo che, di fatto, non comportano un incremento del reddito imponibile in quanto (generalmente) integralmente deducibili.

Considerato che la nuova disciplina prevede che i rimborsi spese non siano assoggettati a tassazionea ritenuta, viene parallelamente previsto che le suddette spese non sono ammesse in deduzione in capo al professionista, fatta salva la previsione di una serie di casi legati alle difficoltà che lo stesso potrebbe avere in sedie di riscossione delle relative somme.

Il nuovo articolo 54-ter del TUIR prevede, infatti, una specifica disciplina nel caso in cui le somme non siano rimborsate dal committente. Le spese non rimborsate, in particolare, sono deducibili a partire dalla data in cui:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Inoltre, viene previsto che i rimborsi delle spese di ammontare non superiore a 2.500 euro (considerando nell’ammontare anche il compenso relativo alle spese stesse), sono deducibili se non corrisposti al professionista entro un anno dalla fatturazione e a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Quanto alla decorrenza delle modifiche in questione, come detto, viene disposto che la nuova disciplina relativa al rimborso delle spese sostenute e addebitate dai professionisti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Con specifico riferimento alle spese in questione sostenute ed addebitate analiticamente al committente entro il fino al 31 dicembre 2024, viene istituito un regime transitorio, in applicazione del quale alle medesime continuano a essere applicate le precedenti regole, ossia la tassazione delle somme percepite a titolo di rimborso e l’assoggettamento delle stesse a ritenuta.

Per completezza di esposizione si ricorda, infine, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazioni di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, N.C.C.), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi chilometrici relativi alle medesime spese, corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati mediante sistemi di pagamento tracciabili.

Nessuna modifica viene introdotta in ordine al trattamento IVA delle spese in questione. Ciò significa che le spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione di un incarico e da questi addebitate analiticamente al committente, continuano a concorrere alla formazione della base imponibile IVA, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 13 del DPR n. 633/1972.

La rilevanza IVA di tali spese determina, di fatto, la rilevanza delle stesse anche ai fini della rivalsa previdenziale sia con riferimento alle Casse di categoria che con riferimento alla Gestione Separata Inps.

In termini operativi, ciò comporta che con riferimento alle spese sostenute e addebitate al committente dal 1° gennaio 2025, i riaddebiti analitici al committente determinano un disallineamento tra la base imponibile IRPEF (con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini dell’applicazione della ritenuta) e la base imponibile IVA e previdenziale.

Ma cosa succede nel caso di contribuenti in regime forfettario?

Il nuovo articolo 54, comma 2 del Tuir prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Simmetricamente l’articolo 54-ter, comma 1 del Tuir ne prevede l’indeducibilità in capo al lavoratore autonomo.

Tanto detto, ad oggi, non è chiaro se le modifiche legislative in parola possano o meno trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori autonomi che adottano il regime forfettario, ex articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2024, e ciò in considerazione del fatto che il reddito non viene liquidato analiticamente e, quindi, non può essere provata l’indeducibilità di tali spese da parte del lavoratore autonomo (e la conseguente esclusione dai compensi rilevanti).

Inoltre, mentre l’esclusione dei rimborsi spese dalla formazione del reddito per i professionisti in regime ordinario non determina una variazione del carico fiscale (visto che le suddette spese non sono ammesse in deduzione) per i contribuenti forfettari, invece, l’esclusione in parola comporterebbe una riduzione dell’imposta sostitutiva, la quale  si applicherebbe su una base imponibile più bassa, già nettata della deduzione fortettaria (nella quale non è escluso che le spese in questione potrebbero trovare spazio).

Pertanto, appare evidente che con l’estensione dell’esclusione dalla tassazione dei rimborsi ai contribuenti forfettari, sarebbe quanto mai opportuno un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

RDP

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