Dal 1° aprile 2025, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente deve utilizzate il codice "Tipo Documento" - “TD29” nel file Xml della fattura elettronica. Sono queste le novità introdotte nelle specifiche tecniche del tracciato della fatturazione elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2025. Come ormai noto, l’articolo 6, comma 8, del DLgs n. 471/1997 - modificato dal DLgs n. 87/2024 recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario – stabilisce che per regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare è sufficiente dal 1° settembre 2024, effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere anche al pagamento della relativa IVA. Tale comunicazione deve essere effettuata “tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”, entro 90 giorni dal termine in cui: Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta con un minimo di euro 250, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quanto è stata emessa la fattura irregolare. Da quanto detto deriva che il cessionario/committente non è più tenuto con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, a: ma semplicemente a comunicare la violazione commessa dal cedente/prestatore, mediante l’utilizzo di un nuovo codice “Tipo Documento” – “TD29”. Tale codice può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni a decorrere dal 1° aprile 2025. In alrti termini, è stato modificato lo schema della fattura ordinaria per l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione, modificando la descrizione del tipo documento TD20. Secondo l’ultima versione delle specifiche tecniche, dal 1° aprile è richiesto l’utilizzo, da parte del cessionario o committente, di un file Xml mediante SdI, con il codice “TD29”. Quanto alla data di commissione della violazione in commento, si ricorda che durante un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 5 febbraio 202, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sorti in ordine all’omessa o irregolare fatturazione per il periodo a cavallo con l'entrata in vigore del Dlgs n 87/2024 (1° settembre 2024), precisato che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore. La violazione punita dall’articolo 6, comma 8, non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione. In ragione di quanto disposto dall’articolo 5 del DLgs n. 87/2024, la nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, del DLgs n. 471/1997 si applica con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 Ciò detto, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Conseguentemente, ad esempio, nel caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.