13 giugno 2025: scade il termine per prestare la garanzia da parte dei soggetti extra-UE già nel Vies

16 Aprile 2025

Scade il 13 giugno 2025 il termine ultimo per la presentazione della garanzia da parte dei soggetti extra-UE o residenti in uno Stato aderente al SEE operano in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale e che sono già iscritti al VIES per continuare ad effettuare operazioni intra-UE.

È quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2025, n. 178713/2025, con il quale sono state definite le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti nel territorio della UE o dello SEE che intendono iscriversi all'archivio VIES per mezzo di un rappresentante fiscale residente in Italia.

Detto provvedimento rappresenta l’ultimo tassello dell’iter normativo che ha avuto avvio con l’introduzione del nuovo comma 7-quater dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 da parte del Dlgs n. 13/2024, al fine di prevenire e contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nella UE da Paesi extra-UE o da Paesi aderenti al SEE.

Nella relazione illustrativa al decreto si legge, infatti, che la procedura di sospensione dell'IVA all'importazione, disciplinata dall'articolo 143 par. 1 lett. d), della Direttiva n. 112/2006/CE, viene spesso utilizzata in modo fraudolento da parte di operatori non residenti nella UE che importano merce nel territorio unionale senza adempiere agli obblighi fiscali ai fini IVA.

Più in dettaglio, per il tramite di posizioni IVA riferite a prestanomi compiacenti, aperte da rappresentati fiscali residenti nello Stato UE di destinazione, viene introdotta merce immessa in libera pratica, con pagamento dei dazi doganali, in un diverso Stato UE dove viene trasferita in esenzione dall'IVA, in quanto l'importazione è seguita da una cessione intra-UE.  Nei documenti doganali e negli elenchi riepilogativi deve essere individuato il cessionario che, in questi casi, corrisponde al soggetto non residente identificato tramite un rappresentante fiscale.

Obbligo rilascio garanzia

Al fine di contrastare tali fenomeni, il nuovo comma 7-quater dell’articolo 35 del Decreto IVA dispone che i soggetti non residenti nel territorio della UE o dello SEE che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale possono effettuare operazioni intracomunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia.

A tal fine, il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività o di variazione di attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione all'archivio VIES ha l'obbligo di verificare la veridicità e la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. In difetto, nei suoi confronti è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000 e non si applica l'istituto del “cumulo giuridico”.

Criteri e modalità di rilascio della garanzia

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2024, n. 292 è stato pubblicato il DM del 4 dicembre 2024, attuativo dell’articolo 4 del DLgs n. 13/2024 il quale ha definito le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’UE o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.

In particolare, è stato previsto che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. Decorso tale termine, la garanzia non deve essere rinnovata.

Anche gli operatori non stabiliti nell’UE o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Modalità operative rilascio della garanzia

Nel richiedere la garanzia, sono previste diverse modalità a seconda delle diverse categorie di soggetti:

  • quelli che, non ancora in possesso di partita IVA, che prestano la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati Vies;
  • quelli già titolari di partita IVA, che devono presentare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella baca dati Vies;
  • quelli che, alla data di pubblicazione del Provvedimento n. 178713/2025 (14 aprile), risultano già iscritti al Vies. Questi ultimi, hanno un termine di 60 giorni (i.e. entro il 13 giugno) per provvedere in tal senso.

In caso di mancata prestazione della garanzia, decorso il termine suddetto, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, mediante Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES del soggetto rappresentato. 

A partire dalla data di ricezione della predetta comunicazione decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il soggetto rappresentato ha la possibilità di prestare, anche a mezzo del rappresentante fiscale, la garanzia prevista per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati VIES.  

Alla scadenza dell’ulteriore termine di cui al punto precedente, in assenza di prestazione della garanzia, viene effettuata l’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla banca dati VIES. 

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