Correttivo sugli acconti IRPEF 2025 in GU

23 Aprile 2025

Acconti IRPEF 2025 calcolati con tre aliquote e non più con quattro.

È quanto prevede il decreto-legge n. 55/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025, che risolve il “pasticcio” legislativo derivante dal mancato coordinamento tra il DLgs n. 216/2023 e la legge n. 207/2024, in relazione alla riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre prevista, inizialmente, solo in via temporanea per il 2024 per poi essere stata stabilizzata a regime dal 2025. Si evita così che i contribuenti effettuino un versamento di fatto non dovuto, in considerano della riduzione degli scaglioni IRPEF.

L’articolo 1, comma 1, del DLgs n. 216/2023 ha stabilito per il solo anno 2024 una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF; si è infatti da 4 aliquote (23%, 25%, 35% e 43%) a 3 aliquote (23%, 35%; 43%) e da 4 scaglioni (fino a 15.000 euro, oltre 15.000 fino a 28.000, oltre 28.000 fino a 50.000 e oltre 50.000) a 3 scaglioni (fino a 28.000, oltre 28.000 fino a 50.000 e oltre 50.000).

Il successivo comma 2, del medesimo articolo 1 ha inoltre innalzato da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’articolo 13 comma 1 lett. a) primo periodo del TUIR.

Tali misure – che all’atto della loro introduzione dovevano avere unicamente applicazione transitoria nel solo periodo d’imposta 2024, sono state confermate a regime dalla legge di bilancio (Legge n. 207/2024) a decorrere dal 2025.

Tuttavia, il legislatore non aveva eliminato la clausola di salvaguardia suddetta e di conseguenza, anche per il calcolo degli acconti 2025 il contribuente avrebbe dovuto dare riferimento alla disciplina vigente nel 2023.

Tale dimenticanza avrebbe potuto determinare per molti contribuenti dei rincari nella determinazione degli acconti 2025, dal momento che gli stessi si sarebbero potuti trovare nella spiacevole situazione di una dichiarazione liquidata ad importo zero, ma ugualmente costretti a versare gli acconti.

In attesa di intervenire con uno strumento legislativo, per tranquillizzare i contribuenti, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con un comunicato stampa del 25 marzo 2025, ha precisato che l’intenzione del legislatore non era, quindi, volta a intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Secondo il Ministero, l'incongruenza deriva dal fatto che le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni IRPEF sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d'imposta (2024), e successivamente stabilizzate a regime dal 2025. Inoltre, ha chiarito che con la disposizione in questione si intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.

In definitiva, la disposizione di cui si discute va interpretata nel senso che l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a 51,65 euro la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 del DL 23 aprile 2025 n. 55, il legislatore è ufficialmente intervenuto sul comma 4, dell’articolo 1, del DLgs n. 216/2023, eliminando il riferimento al periodo d’imposta 2025.

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