Fringe benefit auto aziendali: il nuovo regime di tassazione dal 1° luglio 2025

24 Aprile 2025

Per le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate ai dipendenti entro il 30 giugno 2025 si applica la vecchia disciplina fiscale in materia di fringe benefit.

La conferma arriva dalla legge di conversione del decreto bollette (DL 19/2025), approvato in via definitiva dal Senato il 23 aprile 2025 e ad oggi in attesa di pubblicazione in GU.

Questo significa che non si applica il nuovo regime di tassazione introdotto dalla Legge di Bilancio. 

Intervenendo sull’applicazione dei criteri di tassazione dei fringe benefit connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, viene così garantita l’applicazione della “vecchia” disciplina ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 205.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo le fasi principali della vicenda.

Nuove modalità di determinazione dei fringe benefit

L’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute dal dipendente stesso.

Tale percentuale è ridotta al:

  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Prima delle modifiche in parola, il fringe benefit era determinato – per i veicoli concessi in uso promiscuo da 1° luglio 20020 al 31 dicembre 2024 – in misura pari al:

  • 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% con emissioni superiori a 60 e fino a 160 g/km;
  • 50% con emissioni superiori a 160 e fino a 190 g/km;
  • 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Decorrenza delle nuove disposizioni

La novella legislativa in parola si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In assenza, ad oggi, di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ai requisiti per l’applicazione delle modifiche in parola, appare possibile mutuare quelli resi dall'Agenzia delle Entrate – con la Risoluzione n. 46/E/2020 – in relazione a modifiche analoghe apportate all’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR, dalla legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019).

In particolare, la locuzione:

  • "veicoli di nuova immatricolazione" deve essere ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025;
  • contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” deve essere intesa facendo riferimento alla data di sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente, beneficiario del fringe benefit. Solitamente tale data si rinviene nel contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente. A conferma di tale interpretazione – sempre nella Risoluzione n. 46/2020 – si legge che, ai sensi dell’articolo 1321 del c.c., “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Di talché, la concessione dell'auto in uso promiscuo non è da considerarsi quale atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore dipendente deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l'utilizzo dell'autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore (si pensi, ad esempio, alle condizioni relative all'ipotesi di incidente, alle riparazioni, al pagamento di multe al rifornimento alla pompa di benzina, alle spese di parcheggio, alle modalità di tassazione del benefit; il lavoratore, infatti, può chiedere che l'importo del benefit gli venga trattenuto dallo stipendio e non farlo concorrere alla base imponibile).

Alla luce del dettato normativo di cui all'articolo 1321 del c.c. e delle riportate considerazioni, deve, quindi, ritenersi che il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del fringe benefit costituisca il momento rilevante al fine individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per i quali trova applicazione la nuova disciplina in commento. In altri termini, ciò che rileva a tal fine non è la data di acquisto o noleggio del veicolo, ma il momento di assegnazione al lavoratore.

A corredo di quanto detto, occorre aggiungere anche che per applicare le novità in parola è inoltre necessario che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Decreto Bollette: chiarimenti

L’art. 6 comma 2-bis del DL n. 19/2025 introduce il nuovo comma 48-bis all’art. 1 della legge n. 207/2024, che stabilisce che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

Come si legge anche nel dossier del Servizio studi del Senato, tale previsione permette, quindi, di continuare ad applicare la disciplina sui criteri di tassazione dei fringe benefit connessi a tali veicoli prevista dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento:

  • ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Qualora le auto ordinate nel 2024 siano però concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverà applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo introdotta dalla legge di bilancio 2025.

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