Fatture emesse dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 nei confronti delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana fuori dall’ambito di applicazione dello split payment. È quanto prevede l’articolo 11 del decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2025 e ad oggi in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trova così conferma ufficiale quanto previsto con la decisione di esecuzione UE n. 2023/1552 del Consiglio UE – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE del 27 luglio 2023 – con la quale l’Italia è stata autorizzata a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Pertanto, sulla base di tale decisione, lo split payment continua a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. Tuttavia, con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB il meccanismo dello split payment cesserà di trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025. In altri termini, per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l’Italia ha anche previsto di escludere dall’ambito di applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa, incluse nell’indice FTSE MIB. Ora, il decreto fiscale dispone che la disposizione di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, lett. d) del DPR n. 633/1972, non trovi più applicazione per le operazioni in relazione alle quali è emessa la fattura a partire dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2025. Tanto detto, quello a cui occorre porre particolare attenzione è quindi, l’identificazione della data di emissione della fattura, data che coincide con quella di effettuazione dell’operazione. Volendo esemplificare, nel caso di una fornitura di beni nei confronti di una società quotata in borsa, inclusa nell’indice FTSE MIB, con consegna degli stessi il 28 giugno 2025, il campo “Data” del file Xml della fattura elettronica deve essere valorizzato con la data del 28 giugno, sebbene la stessa possa essere emessa entro i 12 giorni successivi. Di conseguenza, la fattura deve essere emessa applicando il meccanismo dello split payment. Diversamente, le fattura relative a cessioni di beni che si perfezionano – sempre nei confronti di società quotate in borsa, incluse nell’indice FTSE MIB – a decorrere dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, devono essere emesse secondo le modalità ordinarie. In altri termini, il soggetto tenuto a liquidare l’imposta tornerà ad essere dal 1° luglio 2025 il soggetto che effettua la cessione. Venendo al caso di servizi, tutte le prestazioni con riferimento alle quali il corrispettivo viene corrisposto o le fatture sono emesse dal prossimo 1° luglio 2025, dovranno essere fatturate secondo le modalità ordinarie e non più in split payment. Se una società quotata dovesse ricevere dopo il 30 giugno 2025 una fattura emessa con data luglio 2025, che ancora riporta il riferimento al regime split payment, dovrà chiedere al fornitore lo storno della medesima, mediante l’emissione di una nota di variazione in credito ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972 e la riemissione della fattura “corretta”. non potendo né sostituirsi al fornitore per effettuare il relativo pagamento e non avendo titolo per operare la detrazione dell’IVA nella liquidazione periodica di riferimento stante l’erroneità del documento ricevuto. Data l’imminenza dell’entrata in vigore della modifica in parola, appare quanto mai opportuno che gli operatori economici: RDP