Spese di trasferta tracciabili solo se sostenute nel territorio dello Stato

16 Giugno 2025

Spese di trasferta tracciate sono se sostenute nel territorio dello Stato. È quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025, e ad oggi in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto contenente misure urgenti in materia fiscale e di sostegno a comparti produttivi introduce, tra l’altro, importanti chiarimenti sulla tracciabilità dei pagamenti per i rimborsi spesa ai dipendenti. Dette modifiche sono state necessarie per riallineare le disposizioni originariamente previste dalla legge di Bilancio 2025 alla riscrittura degli articoli del TUIR recanti disposizioni per la determinazione del reddito di lavoro dipendente e autonomo disposta dal DLgs n. 192/2024.

Ma andiamo con ordine.

Reddito di lavoro dipendente

In primo luogo, si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’articolo 51, comma 5, del TUIR, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato.

La legge di Bilancio 2025 ha, infatti, previsto che se effettuate con metodi tracciabili – versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) – non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Tale modifica si applica alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (ossia 2025).

Reddito di lavoro autonomo

Il DLgs n. 192/2024 ha introdotto per i lavoratori autonomi l’esclusione dalla base imponibile dei rimborsi spese addebitate analiticamente al committente, con conseguente indeducibilità delle medesime spese, salvo particolari eccezioni.

In ragione di ciò, il principio fondamentale applicabile dal 1° gennaio 2025 prevede che i rimborsi delle spese sostenute durante le trasferte non assumono rilevanza fiscale esclusivamente quando vengono effettuati attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

La norma originaria prevedeva l’applicazione universale di questo obbligo, estendendolo anche alle spese sostenute all’estero, con evidenti difficoltà pratiche in alcuni contesti internazionali. Il decreto fiscale dispone l’obbligo di tracciabilità si applica esclusivamente alle spese sostenute sul territorio nazionale. Detta modifica trova la sua I nella constatazione delle difficoltà operative che l’adempimento comportava in determinati Paesi stranieri, dove l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili può risultare problematico o impossibile per ragioni tecniche, culturali o normative locali.

Volendo riepilogare, con la riforma fiscale (art. 5 del DLgs n. 192/2024) entrata in vigore il 31 dicembre 2024, è stata disposta:

  • l’esclusione dalla base imponibile dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54, comma 2, lettera b), TUIR) e all’art. 54-ter, comma 1, la conseguente indeducibilità delle medesime spese (art. 54-ter, comma 1, TUIR);
  • la deducibilità delle spese in questione: (a) qualora non rimborsate dal committente per l’insolvenza di quest’ultimo; (b) di piccolo ammontare non rimborsate dal committente.

Sulla materia è intervenuta anche la legge di Bilancio 2025 stabilendo che la sostanziale irrilevanza fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, deve essere subordinata al loro sostenimento tramite mezzi di pagamento tracciabili.

Da più parti, però, è stato fatto notare che quest’ultima norma ha introdotto il requisito della tracciabilità dei pagamenti senza tener conto del nuovo regime fiscale introdotto per le spese in questione.

Pertanto, il decreto fiscale in commento ha modificato le seguenti disposizioni:

  • l’articolo 54 del TUIR, per prevedere la tassazione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese in questione, qualora sostenute nel territorio dello Stato, se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento diversi dal contante;
  • l’articolo 54-ter del TUIR, per subordinare la deducibilità delle spese ivi previste in caso di mancato rimborso da parte del committente, alla condizione che il relativo pagamento sia stato effettuato con versamento bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento diversi dal contante.

Inoltre, è stato emendato anche l’articolo 54-septies del TUIR, subordinando alla medesima condizione:

  • la deducibilità delle spese di rappresentanza ovunque sostenute dai lavoratori autonomi;
  • la deducibilità delle spese relative a vittoalloggioviaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute nell’esercizio dell’arte o professione, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi.

Quanto, infine, alla decorrenza di tali modifiche è stato stabilito le nuove disposizioni riguardanti le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da un lavoratore autonomo o da un dipendente e successivamente riaddebitate analiticamente al committente ovvero al datore di lavoro, e i relativi rimborsi, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole ai contribuenti, posto che l’ambito di applicazione è limitato al territorio nazionale, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Diversamente, le altre disposizioni, diverse da quelle riguardanti le spese oggetto di riaddebito e i relativi rimborsi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea nonché alle spese di rappresentanza, sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tali modifiche ai applicano anche ai fini IRAP.

RDP

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