Finalmente ci siamo! Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri – il 20 giugno 2025 – del decreto Omnibus, arriva la tanto attesa riduzione al 5% dell’aliquota IVA per le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Per il mercato dell’arte italiano – da troppo tempo penalizzato dall’applicazione frastagliata dell’aliquota IVA ordinaria per le cessioni di opere rispetto al contesto internazionale – trova nella misura introdotta nuovo slancio per diventare più attrattivo per artisti e collezionisti provenienti da tutto il mondo. Il tutto avvalorato ancora di più dal fatto che la riduzione IVA in parola trova applicazione da subito, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento. Ma andiamo con ordine partendo dall’attuale contesto legislativo. Disciplina attuale L’attuale disciplina IVA prevede al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 (che trova conferma nel disposto dell’articolo 39 del DL n. 41/1995) stabilisce l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione importati, nonché per gli oggetti d’arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. Di conseguenza, le cessioni effettuate da soggetti diversi, quali gallerie e mercanti d’arte, scontano l’aliquota IVA ordinaria del 22%. Volendo schematizzare il frastagliato quadro di aliquote IVA che ad oggi trovano applicazione nelle cessioni di oggetti d’arte e antiquariato, si rileva che: In questo contesto legislativo è intervenuta dapprima la Direttiva n. 2022/542/UE che, nel riordinare le aliquote IVA, ha modificato l’Allegato III alle Direttiva n. 2006/112/CE, che reca l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi cui possono essere applicate le aliquote ridotte e le esenzioni con diritto a detrazione. In particolare, per quanto qui di interesse, n. 26) dell’Allegato III in questione fa espresso riferimento alle cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato elencati nell’Allegato IX, Parti A, B e C e, in proposito, l’articolo 3, par. 1, della Direttiva n. 2022/542/UE stabilisce che gli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 2025, possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti il citato punto 26). A seguire, anche la legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) all’articolo 7 comma 1, lett. e) dispone che il legislatore delegato deve introdurre delle modifiche alla legislazione corrente allo scopo di prevedere delle regole che: Ora, il decreto Omnibus – articolo 8 – riscrive il regime IVA delle cessioni di opere d’arte come segue: Che sia finalmente la volta buona, i molti lo sperano, confidando nel fatto che la riduzione dell’aliquota IVA possa favorire le transazioni nel mercato interno e potenziare la competitività dell’export italiano a livello europeo. RDP