Uscita SOFT delle società quotate al Ftse Mib della Borsa italiana dal perimetro applicativo del meccanismo dello split payment. Può così sintetizzarsi la modifica apportata al dettato dell’articolo 10, comma 2, del DL n. 84/2025 (decreto fiscale) dalla legge di conversione dello stesso, approvata in prima lettura dalla Camera. Infatti, intervenendo in ordine alla suddetta abrogazione, disposta dal comma 1, del suddetto articolo 10, secondo il quale la stessa decorre dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, viene previsto che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola. In altri termini, mediante l’introduzione di una clausola di salvaguardia, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, riconoscendo la bontà dell’operato di coloro che magari hanno continuato ad emettere la fattura applicando il meccanismo dello split payment pur non essedo titolati a farlo. La modifica legislativa in parola trova, senza dubbio, a parere di chi scrive, fondamento dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ del 27 giugno 2025, in ordine all’individuazione delle operazioni con riferimento alle quali sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment, a seguito dell’espulsione delle società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana dal perimetro applicativo dello stesso. L’Agenzia ha rilevato come ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del DL n. 84/2025, detta modifica ha effetto «a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. Dalla formulazione letterale della disposizione in parola, l’Agenzia ha fatto discendere che l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana dall’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Detto meccanismo, pertanto, per quanto concerne soltanto le operazioni rese nei confronti degli anzidetti soggetti, trova applicazione in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025. La data di emissione della fattura coincide, ha da ultimo ricordato l’Agenzia, con la data di trasmissione allo SdI della fattura medesima. Per effetto di tale chiarimento, quindi, l’Agenzia non ha dato alcuna rilevanza alla data di effettuazione dell’operazione per distinguere le operazioni con riferimento alle quali deve ancora trovare applicazione il meccanismo dello split payment o meno, criterio che aveva, invece, utilizzato nel 2017 (cfr. Circolare 17/E/2017) in sede dell’ingresso delle società in parola nel perimetro applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti. Ora, in tale scenario, appare evidente come l’adeguamento dei sistemi di fatturazione e l’aggiornato delle anagrafiche dei clienti, abbiamo dovuto fare i conti con uno scenario interpretativo fornito dal fisco non sempre cristallino. Volendo calarci direttamente nel reale, nel caso di consegna di beni ad una società quotata in data 28 giugno 2025, l’emissione della fattura entro i 12 giorni successivi, deve contenere la data del 28 giugno, ma dal momento che la sua trasmissione allo SdI avviene, ad esempio, il 4 luglio 2025, non è corretta l’applicazione del meccanismo dello split payment. Ora, l’introduzione della clausola di salvaguardia permette al contribuente che ha fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, quale criterio per distinguere le operazioni da fatturare in split e quali no, di vedere fatto salvo il suo operato, dal momento che viene riconosciuta la bontà dello stesso. Pertanto, tutte le fatture (immediate o differite) relative ad operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/1972, entro il 30 giugno 2025, come trasmissione della fattura allo SdI, a decorrere dal1° luglio 2025, applicando il meccansimo dello split payment si considerano emesse correttamente. RDP