Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti: in vigore dal 1° gennaio 2026

24 Luglio 2025

Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il testo, approvato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) conta 205 articoli, suddivisi in sei «parti»:

  • Parte I (articoli 1-70) Imposta di registro;
  • Parte II (articoli 71-86) Imposte ipotecaria e catastale;
  • Parte III (articoli 87-138) Imposta di successione e donazione;
  • Parte IV (articoli 139-168) Imposta di bollo e imposta di bollo su valori scudati (articolo 19 dl 201/2011) nonché l’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (Ivafe);
  • Parte V (articoli 169-202) reca le norme che disciplinano agevolazioni o regimi sostitutivi;
    Parte VI (articoli 203-205) contiene l’elenco delle norme abrogate e la norma che indica la data di entrata in vigore.

Il testo unico sostituirà, quindi, le seguenti disposizioni:

  • il testo unico dell’imposta di registro, contenuto nel DPR n. 131/1986;
  • il testo unico dell’imposta di successione e donazione, contenuto nel DLgs n. 346/1990;
  • il testo unico dell’imposta ipotecaria e catastale, contenuto nel DLgs n. 347/1990;
  • la legge sull’imposta di bollo, recata dal DPR n. 642/1972.

Infine, il testo unico consta di quattro allegati:

  • allegato 1 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti non soggetti a obbligo di registrazione; 
  • allegato 2 che contiene la tariffa delle imposte ipotecaria e catastale e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali; 
  • allegato 3 che contiene la tariffa parte prima. la tariffa parte seconda e la tabella degli atti esenti da bollo; 
  • allegato 4 che reca il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di successione e donazione.

Si tratta di un intervento che non apporta sostanziali modifiche alla legislazione vigente, dal momento che la stessa viene modificata solo in quei punti in cui i testi legislativi si sono resi obsoleti e quindi oggetto di risistemazione formale.

Con questo criterio la normativa attuale relativa alle imposte indirette diverse dall’IVA è stata trasfusa senza modificarne la formulazione, ad eccezione per le ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, è stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento con altre disposizioni dell’ordinamento.

Ne è esempio il coordinamento attuato con l’introduzione nella tariffa parte prima dell’imposta di registro, dopo la normativa di agevolazione per l’acquisto della prima casa, della disciplina sul credito d’imposta in caso di acquisto di un’altra abitazione in connessione con la vendita di una abitazione precedentemente acquistata con la medesima agevolazione prima casa.

RDP

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