CPB 2025 – 2026: ritorna il ravvedimento speciale

30 Luglio 2025

Via libera dal ravvedimento speciale per gli anni 2019-2023 per i contribuenti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2025- 2026. È quanto prevede la legge di legge di conversione del decreto fiscale (DL n. 84/2025) approvata definitivamente dal Senato il 29 luglio 2025, e ad oggi, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Mediante l’inserimento del nuovo articolo 12-ter del DL n. 84/2025, di fatto viene riproposta una nuova edizione della sanatoria già sperimentata l’anno scorso in sede di previsione dell’istituto in commento (CPB), facendo slittare in avanti i termini temporali.  

Accettando la proposta dell’Agenzia delle Entrate, lavoratori autonomi e professionisti potranno chiudere i conti arretrati con il Fisco per gli anni dal 2019 al 2023. Chi aderirà al concordato fiscale per la prima volta nel biennio 2025-2026, avrà la possibilità di porre al riparo dall’attività accertativa le annualità comprese tra il 2019 e il 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Chi invece ha già aderito l’anno scorso al CBP, potrà sanare il 2023.

Ma andiamo con ordine e analizziamo la dinamica della misura in parola.

Base imponibile dell’imposta sostitutiva

L’articolo 12-ter, comma 1 dispone che possono accedere al ravvedimento speciale i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del DLgs n. 13/2024, mediante il versamento di una specifica imposta sostitutiva.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Ai fini IRAP, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura come sopra indicata.

Misura dell’imposta sostitutiva

I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 12-ter in commento individua come segue la misura dell’imposta sostitutiva:

  • per le annualità 20192022 e 2023, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari al:
  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
  • per le annualità 20192022 e 2023, l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia da COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Ravvedimento speciale in particolari situazioni

Ai sensi del comma 7, possono accedere al ravvedimento speciale CPB anche i soggetti con ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR) fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari, nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del DL n. 50/2017, dalla legge n. 96/20217 e dell’articolo 148 del DL n. 34/2020;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a) del DL n. 50/2017;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Al ricorrere di dette ipotesi, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. per le imposte sui redditi e delle relative addizionali:
  2. la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  3. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, al suddetto incremento, l’aliquota del 12,5%;

b) per l’imposta sostitutiva dell’IRAP:

  • la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • l’imposta sostitutiva dell’IRAP è determinata applicando, applicando, al suddetto incremento, l’aliquota del 3,9%.

Versamento dell’imposta sostitutiva

Innanzitutto, occorre rilevare che in ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026;
  • in forma rateale, con un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Mancato perfezionamento del ravvedimento

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di (i) processi verbali di constatazione o (ii) schemi di atto di accertamento, ovvero (iii) di atti di recupero di crediti inesistenti.

Inibizione dell’attività accertativa

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 DPR n. 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 non possono essere effettuate, ad eccezione del verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal DLgs n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2019 al 2023;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione;
  • dichiarazione infedele di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.

Proroga dell’attività accertativa

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che si avvalgono, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, del ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 57 del DPR n. 633/1972 relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025 – 2026, termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 57 del DPR n. 633/1972 in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

Si demanda all’emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione per aderire al ravvedimento speciale.

RDP

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