Il Disegno di legge Semplificazioni per le imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, introduce, tra le misure di natura fiscale, la soppressione di alcuni riferimenti normativi nelle fatture per i soggetti che si avvalgono del credito di imposta per investimenti relativi alle misure Industria 4.0 e Transizione 5.0. Contestualmente, viene prevista l’introduzione di nuovi codici identificativi, che dovranno essere pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Ma andiamo con ordine. Il credito d’imposta Industria 4.0 e fatture La legge n. 178/2020, art. 1, co. 1062 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La normativa richiede alcuni obblighi in tema di documentazione e di riferimenti normativi sulle fatture oggetto degli investimenti che permettono di usufruire dell’agevolazione. In particolare, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Per evitare di incorrere nell’ipotesi di revoca del beneficio, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative che regolano il beneficio fiscale a cui si intende accedere. Il riferimento da indicare in fattura è quello della legge che prevede l’agevolazione. Tuttavia, dal momento che il regime agevolativo in parola è stato prorogato di anno in anno, nella fattura occorre avere cura di riportare la norma vigente alla data di effettuazione dell’investimento per il quale si vuole fruire dell’agevolazione. Ma cosa succede se nella fattura non viene riportato, all’atto dell’emissione, il riferimento alla legge agevolativa? L’Agenzia delle Entrate con la che Circolare n. 9/E/2021, che sua volta richiama la Risposta a istanza di interpello n. 438/2020, ha chiarito le modalità per sanare l’inadempimento. Per le fatture emesse in formato cartaceo, sia di acconto che di saldo, la dicitura deve essere apposta con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Nel caso di fatture elettroniche, il beneficiario dell’agevolazione può regolarizzare la documentazione in due modi alternativi: In tutti quei casi in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica, predisporre un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo SdI. Ora, al fine di semplificare le incombenze dei contribuenti, il Disegno di Legge Semplificazioni prevede al comma 1, che anziché riportare i riferimenti normativi della norma agevolativa, la fattura deve indicare un codice identificativo che verrà stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Credito d’imposta Transizione 5.0 e fatture IL DL n. 19/202, art. 38, co. 15, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti (per il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2025) destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nei limiti di alcune soglie percentuali. La normativa, in linea con quella per il credito Industria 4.0, richiede alcuni obblighi in tema di documentazione e di riferimenti normativi sulle fatture oggetto degli investimenti che permettono di usufruire dell’agevolazione. In particolare, occorre indicare in fattura la legge che prevede l’agevolazione. Analogamente a quanto già previsto per il credito Industria 4.0, al fine di semplificare le incombenze dei contribuenti, anziché riportare i riferimenti normativi della norma agevolativa, viene previsto anche per il credito Transizione 5.0 che la fattura indichi un codice identificativo. La legenda dei codici verrà resa disponibile con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Decorrenza Quanto alla decorrenza, della semplificazione in parola, viene previsto che le stesse si applicano con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati, sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR dalla data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, istitutivo dei codici identificativi in parola. RDPPer completezza espositiva si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 270/2022 aveva chiarito che è necessario che anche sui documenti di trasporto (DDT) sia riportato l’apposito riferimento. A tal proposito va considerato che con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01787 del MEF, tale interpretazione dell’Agenzia delle entrate è stata considerata “forzata ed eccessivamente estensiva”, dal momento che i documenti di trasporto sono citati nelle fatture, a loro volta contenenti il riferimento legislativo. Pertanto, il MEF, sentita l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che, in un’ottica di semplificazione, la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni normative applicabili, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.