Riforma fiscale: prorogati i termini per l’attuazione

29 Agosto 2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n.  184, della legge 8 agosto 2025, n. 120, diventano definitive le modifiche alla legge delega fiscale che ampliano i tempi per il completamento della stessa.

La legge 120del 2025 proroga da 24 a 36 mesi il termine di scadenza della delega per l’attuazione della riforma fiscale: il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario scade ora al 29 agosto 2026.

Viene di conseguenza fatto slittare anche il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative: la scadenza è ora fissata al 29 agosto 2028.

Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari su tali ultimi schemi scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente alla data del 29 agosto 2028, è prevista la proroga automatica di 90 giorni della delega medesima.

La proroga riguarda anche il termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di Testi Unici: la deadline è ora spostata al 31 dicembre 2026.

Cosa cambia con la legge n.120/2025

Tempi di attuazione della riforma fiscale: la proroga da 24 a 36 mesi del termine per l’adozione dei decreti legislativi consente al Governo e al Parlamento di lavorare con maggiore respiro sull’attuazione della riforma tributaria. Questo slittamento implica che imprese, professionisti e contribuenti dovranno attendere più a lungo per vedere implementate le novità della riforma, ma potranno contare su norme più meditate e coordinate;

Gestione dei debiti tributari locali e regionali: l’estensione della disciplina del pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari anche ai tributi regionali e locali offre maggiore flessibilità a imprese e cittadini in difficoltà finanziaria, allineando la gestione di tali debiti a quanto già previsto per i tributi statali nel Codice della crisi d’impresa. Questo favorisce soluzioni di risanamento più sostenibili e uniformi su tutto il territorio nazionale;

Settore dei giochi pubblici: La precedente formulazione dell’articolo 15, comma 2, lett. a), n. 1), della legge n. 111/2023, prevede che il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici sia effettuato dal Governo sulla base del criterio (tra gli altri) di diminuzione dei limiti di giocata e vincita. Con la lettera c, questo criterio viene sostituito dal più elastico principio di “revisione” dei limiti di giocata e vincita. Con la modifica introdotta dalla lettera m) vengono inserite le parole “e revisione” dopo la parola “riordino”. Così facendo, la modifica garantisce maggiore flessibilità al Governo nella regolazione di sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti il settore dei giochi pubblici. Inoltre, la modifica rimuove il riferimento al “gioco a distanza” per estendere il riordino delle sanzioni a tutte le violazioni concernenti il settore dei giochi.

Ordinamento della magistratura tributaria: L’ordinamento della giurisdizione tributaria, regolato dalla Parte I del Testo unico della giustizia tributaria è il risultato della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022, che ha istituito la figura del magistrato tributario, a tempo pieno e con qualifica professionale, superando il sistema delle Commissioni tributarie. La lettera d) introduce la nuova lettera m-bis) all’articolo 19, comma 1, della legge n. 111/2023, delegando il Governo a uniformare – per quanto compatibili – l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria. L’intervento riguarderà, in particolare, fattispecie disciplinari, sanzioni, procedure, incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio, salvaguardando le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché le funzioni decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era delegato ad adottare, entro il termine del 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità procedurali previste dall’articolo 1 della medesima legge.

Testi unici

Viene prorogato di altri 12 mesi il termine per la redazione dei testi unici di riordino organico della normativa tributaria portando la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

RDP

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