Auto aziendale in uso promiscuo: ricarica elettrica e optional costituiscono fringe benefit?

11 Settembre 2025

Auto concesse in uso promiscuo: gli optional e le ricariche effettuate presso le colonnine pubbliche con una card aziendale sono integralmente a carico dei dipendenti.

Sono questi i recenti chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in ordine al tema – alquanto attuale anche in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina fiscale relativa alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dalla Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024).

Ricarica dell’auto elettrica con card aziendale non è fringe benefit

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 settembre 2025, n. 237, ha chiarito che la ricarica elettrica delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i dipendenti che di una società che sceglievano un’autovettura elettrica o ibrida plug indal parco auto aziendale avevano a disposizione un’apposita card per ricaricare l’auto presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla società, anche per l’uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo.

Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la società avrebbe addebitato al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all’uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.
La società ha, quindi, chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

L’Agenzia ha rilevato che l’articolo 51, comma 4 lettera a) del TUIR disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

L’Agenzia ha, quindi, concluso che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Venendo al caso di specie, in relazione alla possibilità di attribuire ai dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscano fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

Ne consegue che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI.

Eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno quindi essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Auto concesse in uso promiscuo: gli optional sono a carico dei dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 settembre 2025, n. 233, ha chiarito le somme corrisposte dal dipendente per gli optional aggiuntivi installati sull’auto che gli è stata concessa in uso promiscuo non riducono il valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfettaria secondo l’articolo 51, comma 4, lettera a, del TUIR. Di conseguenza, qualora l’azienda conceda il veicolo a titolo gratuito con il solo addebito degli optional al lavoratore, tali importi non incideranno sul valore del benefit auto e dovranno essere trattenuti dal netto in busta paga (o riscossi a parte).

L’articolo 51, comma 4, lettera a, del TUIR prevede percentuali predeterminate per il calcolo del fringe benefit di autoveicoli, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari a 10% per le auto elettriche, 20% per le ibride plug-in e 50% per le altre, da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico indicato nelle tabelle Aci, ai fini della determinazione del valore in natura dell’uso del mezzo. Tuttavia, tale valore, continua la norma, deve essere assunto «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente».

L’Agenzia ha chiarito che l’espressione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, coerentemente con quanto chiarito nella Circolare 326/1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle Aci.

Di conseguenza, se l’addebito è deducibile dal valore del benefit solo se collegato alla possibilità di utilizzare il veicolo in uso promiscuo, ne consegue che l’addebito per gli optional non incide sulla quantificazione del benefit secondo criteri forfettari. A ciò si aggiunge che tali optional non rientrano neppure nella base di calcolo del costo d’esercizio elaborato e indicato dall’Aci nelle relative tabelle fiscali.

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