IRES premiale: l’ordine di utilizzo delle riserve pro contribuente

22 Settembre 2025

IRES – premiale: in caso di distribuzione di riserve formate in parte dall’80% dell’utile 2024 e in parte di utili di servizi precedenti, l’importo vada imputato preventivamente alla parte pregressa non soggetta al vincolo fiscale.

È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate, a commento di quanto previsto dal DM 8 agosto 2025, il quale introduce, in caso di copertura di perdite nel biennio di sorveglianza, una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle diverse da quelle alimentate dall’utile 2024, accantonato a riserva ai sensi dell’articolo 4 del suddetto DM.

Ma andiamo con ordine.

La c.d. IRES premiale introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 436 – 444 della legge n. 207/2024), si concretizza in una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali sul reddito 2025, spettante al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali. Con il DM dell’8 agosto 2025 sono state, finalmente, fornite le disposizioni attuative.

Con specifico riferimento alle cause di decadenza dalla misura agevolativa in parola, l’articolo 7 del decreto dispone che i soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa se:

  • la quota di utile accantonata (80% dell’utile 2024), al netto di quella eventualmente utilizzata per coprire perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • i beni strumentali oggetto dell’investimento vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa oppure trasferiti stabilmente a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Il decreto disciplina l’ordine di utilizzo delle riserve nel caso in cui si proceda alla copertura di perdite. La regola è in questo caso “pro-fisco” dovendosi considerare impiegate (e dunque non più distribuibili) quelle formate con elementi diversi dall’80% dell’utile 2024. Ciò significa che, a prescindere da quanto deliberato dall’assemblea (che potrebbe in ipotesi stabilire l’utilizzo prioritario della riserva che accoglie l’utile 2024), l’ammontare soggetto al vincolo fiscale è l’ultimo ad essere cancellato e, in caso di successiva distribuzione, si dovrà comunque fare i conti con tale vincolo per non incorrere nella decadenza.

Nulla viene, però, stabilito per quel che attiene all’ordine di priorità nell’utilizzo delle riserve in caso di distribuzione ai soci, lasciando così il dubbio se si debba applicare anche in questo caso un criterio “pro-fisco”, e dunque considerare prelevati per primi gli importi soggetti a vincolo fiscale, ovvero una regola diversa.

Esempio: supponiamo il caso di una riserva straordinaria al 31 dicembre 2024 di 1.000, un utile di esercizio di 300, di cui 60 distribuito e 240 accantonato alla riserva straordinaria ai sensi dell’articolo 4 del DM 8 agosto 2025 e scritto nel prospetto della dichiarazione dei redditi.

Nel 2026 si distribuisce la riserva straordinaria per 800. L’importo si imputa alla quota parte diversa da quella iscritta nel prospetto di cui all’articolo 7, comma 2, lett. a) del DM, senza dunque che scatti la clausola di decadenza dal regime premiale?

L’interrogativo è stato sciolto dall’Agenzia delle Entrate durante un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 18 settembre 2025, durante il quale è stato chiarito che l’importo distribuito dovrà essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.

Alla base del chiarimento, l’Agenzia ha richiamato l’articolo 7, comma 2, lett. b) del DM 8 agosto 2025, che stabilisce che si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile accantonato in base all’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto. La relazione illustrativa al DM chiarisce che, nel caso in cui l’accantonamento dell’utile operato dalle società o dagli enti relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore alla soglia minima dell’80%, il vincolo fiscale è limitato all’80%, ossia alla quota minima da accantonare per accedere alla misura agevolativa, unitamente alle condizioni di accesso.

Da ciò ne discende che eventuali distribuzioni di utili che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla soglia minima, non determinano il verificarsi della causa di decadenza di cui al comma 1, lett. a) del DM.

Pertanto, nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonate a riserva. L’importo distribuito deve essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale. Dunque, nell’esempio indicato, non si verifica alcuna causa di decadenza.

RDP

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