Dividendi imponibili per il 5% solo con partecipazioni almeno pari al 10%. È questa una delle modifiche più rilevanti previste dalla Legge di bilancio per il 2026 (art. 18), approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, che interviene in maniera dirompente sul regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche in regime d’impresa e dai soggetti Ires. Dividend exempiton Come noto, il meccanismo della c.d. “dividend exemption” è stato introdotto con la Riforma Tremonti nel 2003 (in vigore dal 2004), al fine di evitare il verificarsi del fenomeno della doppia imposizione economica su uno stesso componente negativo di reddito che veniva tassato due volte in capo a due soggetti diversi: una prima volte come utile in capo alla società che lo aveva prodotto ed una seconda volta come dividendi in capo al soggetto percettore dello stesso. In altri termini, con la Riforma Tremonti sono state abrogate le previgenti disposizioni sul credito d’imposta ed è stato introdotto un sistema di imposizione parziale dei proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti. La normativa ha, quindi, abbandonato il precedente sistema dell’imputazione del dividendo, che consisteva nel considerare il socio, e non la società, l’effettivo possessore dell’utile, considerando l’imposta assolta dalla società come una sorta di “acconto”. Dal 2004 l’utile viene tassato solo al momento della produzione in capo alla società che lo produce, e non, tendenzialmente, in sede di distribuzione ai soci. Volendo sintetizzare, la tassazione dei dividendi prevede che: L’articolo 18, della legge di bilancio 2026 interviene sulla suddescritta disciplina e prevede che il descritto regime fiscale possa trovare applicazione soltanto solo in presenza di partecipazioni dirette al capitale non inferiori al 10%. Ma andiamo nel dettaglio. Dividendi percepiti da persone fisiche in regime d’impresa Intervenendo sulla formulazione dell’articolo 59, comma 1 del TUIR si dispone che i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori e provenienti da società soggette a IRES possono essere assoggettati ad imposizione parziale (solo per il 58,14% del loro ammontare) soltanto nel caso in cui si detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%. Ai fini della quantificazione della suddetta percentuale, si considerano anche quelle indirette tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, (controllo di diritto, ossia quando si detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Dividendi percepiti da soggetti IRES L’articolo 18 in parola interviene anche sul dettato dell’articolo 89, comma 2 del TUIR, disponendo che gli utili distribuiti a soggetti IRES in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR sono esclusi alla formazione del reddito d’esercizio per il 95% del loro ammontare a condizione che si detenga in dette società ed enti una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, considerando sempre anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate e tenendo anche dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Non solo, ma sempre in quest’ambito, un’ulteriore modifica concerne le disposizioni in materia di percezione di somme che provengono da soggetti situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Infatti, intervenendo sul secondo periodo, del comma 3, dell’articolo 89 del TUIR si prevede che gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato: non concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 50% del loro ammontare a condizione che: non concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95% del loro ammontare a condizione che: In assenza di una delle due condizioni, i suddetti utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato sono in Italia assoggettati integralmente a tassazione. Coerentemente con quanto esposto, l’esclusione dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare trova applicazione anche nel caso di utili provenienti da soggetti non residenti, diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, ma a condizione che in tali soggetti sia detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, considerando sempre anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate e tenendo anche dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Appare evidente che laddove le modifiche illustrate, sia con riferimento alle persone fisiche che ai soggetti IRES, dovessero trovare conferma nella versione finale della legge di bilancio 2026, che verrà licenziata entro fine anno, le stesse potranno avere un impatto significativo nel caso di detenzione di partecipazioni minoritarie in soggetti IRES, con un conseguente aggravio fiscale, dal momento che i dividendi percepiti potrebbero essere assoggettati integralmente a tassazione. Infatti, coloro che detengono partecipazioni di minoranza, al fine di ovviare alla tassazione integrale dei dividendi percepiti, dovranno provvedere ad integrare la loro percentuale di partecipazione nelle società ed enti, il che non sempre potrebbe avere effetto immediato o soprattutto potrebbe essere voluto. Decorrenza Quanto alla decorrenza elle suddette modifiche, l’articolo 18, al comma 2 dispone che le stesse si applicano alle distribuzioni di utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le modifiche, quindi, attengono alla data della delibera e non della distribuzione. Per quel che concerne, infine, acconti relativi al periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo. Si demanda ad uno o più decreto del Mef per l’adozione di eventuali disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario. RDP