1° luglio 2026: STOP alla compensazione in F24 dei crediti d’imposta con debiti INPS e INAIL

26 Ottobre 2025

1° luglio 2026: stop alla compensazione in F24 dei crediti d’imposta con debito INPS e INAIL.

È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 26, comma 1, lett. a) della legge di bilancio per l’anno 20226 (testo bollinato) approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025.

Intervenendo sul testo dell’articolo 4-bis comma 1, del DL n. 39/2024 viene previsto che i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, del DLgs n. 471/1997, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lett. e), f) e g).

Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Versione vigente dell’articolo 4-bis comma 1, del DL n. 39/2024

L’attuale formulazione dell’articolo 4-bis comma 1 in parola stabilisce che – a decorrere dal 1° gennaio 2025:

  1. le banche, gli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’articolo 106 del TUB, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’articolo 64 del TUB e le imprese di assicurazione 

non possono compensare nel modello F24 i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL,

  • con i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto sul corrispettivo in fattura e cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante ai fini del Superbonus o di altro bonus edilizio, di cui all’articolo 121, comma 1 lett. a) e b) del DL n. 34/2020.

Ora, la legge di bilancio 2026, intervenendo sul dettato del suddetto articolo amplia il perimetro di applicazione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Modifiche legge di bilancio 2026 all’articolo 4-bis comma 1, del DL n. 39/2024

Secondo quanto previsto dall’articolo 26 della legge di bilancio 2026, viene inibita a decorrere dal prossimo 1 ° luglio 2026, a tutti i contribuenti la possibilità di compensare nel modello F24 i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL,

  1. con tutti i crediti d’imposta diversi da quelli che emergono sulla base della liquidazione delle imposte (i.e. crediti d’imposta per investimenti Industria 4.0, Transizione 5.0, ricerca e sviluppo …)

Appare subito evidente la portata e l’impatto che tale previsione potranno avere sulla platea dei contribuenti; basti pensare a quelle società che essendo in utile – e quindi non avendo la possibilità di compensare i crediti in parola con i debiti erariali – li utilizzando per il versamento dei contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL.

Portata che risulta ad oggi ancora più incerta, se si tiene conto che la norma in termini di decorrenza di tale divieto dispone che tale divieto trovi applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026.

Quello che a questo punto occorre che sia chiarito è se tale decorrenza riguarderà tout court le compensazioni effettuate da tale data mediante il modello F24, indipendentemente dalla data di maturazione/acquisizione dei crediti d’imposta in parola oppure se la stessa sia inibita soltanto ai crediti maturati da tale data.

L’adozione di questa seconda teoria non solo darebbe un’adeguata tutela ai contribuenti ma anche al principio del legittimo affidamento, soprattutto se si tiene conto che il divieto in parola si applica anche

ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Tuttavia, non può tacerci come la norma, attuativa della nuova stretta sugli utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta, enunci il suo presupposto nella finalità di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell’Amministrazione fiscale).

A tal proposito, come si legge ancora nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, la finalità sottesa alla stessa è quella di prevenire fenomeni fraudolenti e di evasione fiscale.

Infatti, i crediti scartati dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025 (1° gennaio – 30 settembre) sono pari a 561 milioni di euro, sulla base delle procedure di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 (a fronte di crediti sospesi pari a circa 3 miliardi di euro e per i quali, al netto di quelli già scartati, non sono ancora stati effettuati i relativi tentativi di compensazione.).

Si stimano pertanto crediti scartati annuali pari a 748 milioni di euro; i crediti inesistenti in argomento si riferiscono a tentativi di compensazione indebita sia per versare imposte erariali che contributi. L’attività antifrode di contrasto ai crediti inesistenti nel 2024 e nel 2025 ha portato alla sospensione di alcuni miliardi di euro di crediti di imposta a rischio, per il 70% circa di natura agevolativa. Si presume pertanto che la norma in argomento si riferirà a circa 448,8 milioni di euro di crediti a rischio. In ragione dell’incidenza delle entrate contributive sui versamenti F24 complessivi, pari a circa il 20%, e alla luce del fatto che la norma prevede un blocco ex ante di queste ultime compensazioni, si ritiene che l’intervento porterà pertanto effetti positivi pari a 89,8 milioni di euro su base annua.

Per completezza di esposizione di rileva, infine, che il comma 2, dell’articolo 26 della legge di bilancio 2026 interviene sull’articolo 37, comma 49-quinquies, del DL n. 223/2006, in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori (non più a 100 mila euro) ma 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piano di rateazione.

RDP

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