Liquidazione automatica dell’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di omessa presentazione della dichiarazione. È quanto prevede il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR n. 633/1972, introdotto dall’articolo 25 della Legge di bilancio per l’anno 2026 – nella versione approvata il 17 ottobre 2025 – il quale dispone che, l’Agenzia delle Entrate può procedere – in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA – entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione annuale IVA – alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e degli elementi desumibili dalle LIPE. Ai fini della determinazione dell’IVA da liquidare, l’Agenzia non tiene conto del credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d’imposta antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati soltanto i versamenti effettuati. Tale misura, che rientra tra quelle di contrasto agli adempimenti in materia IVA, permette all’Agenzia di poter determinare quale sia l’IVA da versare anche nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale. Il tutto, ovviamente, è reso possibile dal sistema di fatturazione elettronica (che ormai ricomprende non solo le operazioni domestiche ma anche poste in essere con soggetti non residenti nel territorio dello Stato) che permette all’Agenzia di essere in possesso di tutte le informazioni relative alle operazioni realizzate e non solo nel contesto nazionale, ma anche in quello internazionale. Presupposto per la liquidazione dell’imposta dovuta è l’omessa presentazione della dichiarazione, ipotesi questa che si concretizza anche nel caso di dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta. Nel momento in cui l’Ufficio conclude la sua attività, il contribuente ha due possibilità°: Nella prima ipotesi, il contribuente provvede al versamento dell’imposta dovuta. In tal caso di applica la sanzione prevista dall’articolo 5, comma 1, del DLgs n. 471/1997 (120% dell’imposta liquidata dall’Agenzia), la quale si riduce ad 1/3 (40%), laddove il contribuente provveda al versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica della liquidazione automatica. In caso contrario, le somme sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Ai fini del versamento delle somme dovute il contribuente non può fare ricordo alla compensazione nel modello F24. Diversamente, a seguito della comunicazione dell’imposta liquidata, il contribuente nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari. Se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre nuovamente il termine di 60 giorni. RDP