Dal 1° gennaio 2026 POS e scontrini obbligatoriamente collegati: ecco come fare

6 Novembre 2025

Dal 1° gennaio 2026 POS e scontrini devono essere obbligatoriamente connessi: gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno, quindi, garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (i.e. POS, app di pagamento).

È quanto prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470/2025, del 31 ottobre 2025, con il quale sono state fornite le disposizioni attuative delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 74 – 77 della Legge n. 207/2024), specificando che tale collegamento, non sarà di tipo fisico, come inizialmente prospettato, ma sarà garantito tramite un servizio web che consentirà di associare la matricola dei registratori all’identificativo univoco dello strumento di pagamento.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2025?

La legge di bilancio 2025  –  è finalizzata a contrastare fenomeni di evasione fiscale, facilitando i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi – è intervenuta sul disposto dell’articolo 2, comma 3, del DLgs n. 127/2025, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri devono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Per effetto di quanto disposto, pertanto, da un lato viene assicurata – oltre all’autenticità dei dati – anche l’integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, tramite la previsione che lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata debba essere sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici. In questo modo possono essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato, non solo i dati dei documenti commerciali ma anche quelli dei pagamenti elettronici giornalieri.

Dall’altro lato, i mezzi di pagamento utilizzabili non sono solo hardware, quale ad esempio il POS, ma anche quei software che permettono e facilitano transazioni elettroniche, come tutte le app di pagamento presenti e disponibili sul mercato. 

Collegamento dei registratori telematici e degli strumenti di pagamento elettronici: come fare?

Con il Provvedimento n. 424470/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici, collegamento che dovrà essere esclusivamente digitale, realizzato attraverso un servizio web accessibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Gli esercenti e i soggetti obbligati dovranno:

  • accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • registrare il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito;
  • indicare l’indirizzo dell’unità locale presso cui gli strumenti sono operativi.

La procedura potrà essere gestita direttamente dal titolare o tramite intermediari delegati attraverso il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.


Tempistiche e fasi di attuazione

Nonostante, l’obbligo in questione decorra dal 1° gennaio 2026, il Provvedimento in commento prevede una fase di avvio graduale per consentire agli operatori economici di adeguarsi senza interruzioni operative:

  • per gli strumenti di pagamento già attivi nel mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere completato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web;
  • per i nuovi POS o per i contratti di convenzionamento stipulati dopo il 31 gennaio 2026, l’associazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del dispositivo ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Le stesse regole valgono anche in caso di sostituzione o disattivazione di dispositivi già registrati.

Volendo esemplificare: un POS reso operativo il 1° febbraio 2026 dovrà essere collegato al registratore telematico tra il 6 e il 30 aprile 2026.

Diversamente, per coloro che trasmettono i corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento ai dispositivi di pagamento elettronico potrà essere effettuato all’interno della medesima procedura.

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che il servizio sarà disponibile nei primi giorni di marzo 2026, con la data ufficiale comunicata mediante avviso che sarà pubblicato sul suo sito.

Memorizzazione e trasmissione dei dati

Quanto ai termini di rilevazione ed invio dei dati di pagamento, viene previsto che gli stessi devono essere:

  • memorizzati puntualmente al momento dell’operazione di vendita o prestazione;
  • riportati nel documento commerciale, indicando la forma di pagamento utilizzata e l’importo corrispondente;
  • trasmessi giornalmente in forma aggregata insieme ai corrispettivi telematici, secondo le specifiche tecniche già previste per i registratori telematici.

Tale integrazione consentirà di sincronizzare le informazioni provenienti dal sistema dei pagamenti e da quello della certificazione fiscale, migliorando la qualità dei dati disponibili per i controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Sanzioni

Per effetto dell’introduzione dell’obbligo in commento, è stato introdotto anche apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo. 

Nello specifico, è stato stabilito che:

  • la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quinquies, del DLgs n. 471/1997 – ossia la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, prevista per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, si applicherà anche ai casi di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici;
  • la sanzione di cui all’articolo 11, comma 5, del DLgs n. 471/1197, ossia la sanzione compresa tra 1.000 a 4.000 euro, prevista per l’omessa installazione dei registratori telematici, sarà estesa anche alle ipotesi di mancato collegamento tra POS e registratore telematico.

RDP

2025 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross