Stop alla rettifica della detrazione IVA per cambio di regime

25 Novembre 2025

Abrogata la rettifica della detrazione IVA per masse: pertanto in caso di mutamento del regime fiscale o del tipo di attività, il contribuente non dovrà più rettificare la detrazione dell’IVA operata con riferimento a tutti i beni e/o servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ma dovrà applicare le disposizioni sulla rettifica analitica in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi.

È questo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, IVA e crisi d’impresa, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025 e ad oggi in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Così disponendo viene di fatto anticipata l’entrata in vigore della previsione contenuta nel Testo Unico IVA, la cui entrata in vigore con molta probabilità è destinata a slittare al 1° gennaio 2027.

Ma andiamo con ordine.

Norma vigente

Coerente con il principio relativo alla c.d. inerenza degli acquisti IVA, collegata all’utilizzo del bene o del servizio per la produzione di operazioni imponibili a valle, l’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972 dispone che la detrazione dell’imposta relativa ai beni ed ai servizi acquistati dal soggetto passivo sia rettificata (in aumento o in diminuzione) quando i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista nel momento dell’acquisto.

In particolare, per quanto di interesse, la norma al comma 3 prevede che se si verificano mutamenti di carattere generale, quali il cambiamento del regime fiscale delle operazioni attive, ovvero, del regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; ovvero dell’attività svolta per l’adozione o l’abbandono di regimi speciali, occorre operare la rettifica della detrazione per tutti i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, senza, quindi, attendere il materiale impiego degli stessi; per i beni ammortizzabili tale rettifica viene operata solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione.

Volendo esemplificare, gli eventi che possono comportare tale rettifica sono:

  • il passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di esenzione ad un regime di imponibilità o viceversa o a seguito dell’opzione per la separazione delle attività ex art. 36;
  • l’adozione o l’abbandono di un regime speciale che ha alla base un criterio forfetario per la detrazione dell’imposta a monte, come quello agricolo;
  • l’ampliamento dell’attività imponibile svolta con altra attività che non dà diritto a detrazione o viceversa;

Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 328/1997 “Le rettifiche in esame, previste dal comma 3 dell’articolo 19-bis2 concernono (..) tutti i beni o servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nell’attività esercitata dal contribuente, esistenti nel momento in cui si verificano taluni eventi di carattere generale, i quali determinano mutamenti nella misura della detrazione spettante o comunque nei criteri in base ai quali l’assoggettato opera la detrazione dell’imposta a monte”.

Dette rettifiche, continua ancora l’Agenzia sono finalizzate ad evitare, in date situazioni, che per taluni beni la detrazione dell’imposta venga operata due volte, o che per altri essa non venga operata affatto, come si è finora verificato, rispettivamente, per i beni, ad esempio, acquistati da un produttore agricolo mentre era in regime ordinario e poi transitati ed utilizzati in regime speciale (doppia detrazione) ovvero acquistati mentre il produttore agricolo operava in regime speciale e poi transitati ed utilizzati nel regime di detrazione ordinaria (nessuna detrazione).

Abrogazione del comma 3, dell’articolo 19-bis 2: cosa succederà?

L’abrogazione della disposizione del comma 3 in parola implica pertanto che, anche in relazione al verificarsi degli eventi generali ivi indicati, la rettifica della detrazione dovrà essere eseguita in modo analitico, per ciascun bene o servizio, solo in caso di cambio di destinazione dei singoli beni e servizi all’atto del loro impiego. Con riferimento ai beni ammortizzabili l’eventuale rettifica della detrazione dovrà essere eseguita, in ciascun anno e fino al compimento del periodo di vigilanza, per la quota dell’imposta riferibile all’anno stesso (un quinto o un decimo).

L’obbligo di rettifica cumulativa e massiva, per gli anni mancanti al periodo di vigilanza, rimane in essere soltanto in relazione all’ipotesi in cui il bene ammortizzabile sia ceduto prima del compimento del suddetto periodo (art. 19-bis2, co. 6 del DPR n. 633/1972).

Diversamente, nel caso di un contribuente che nell’anno 2024, che ha adottato il regime forfettario (Legge n. 190/2014) e ha acquistato beni strumentali non considerando in detrazione l’IVA, se nell’anno 2025 lo stesso ha applicato il regime ordinario, non dovrà recuperare l’IVA non detratta applicando il meccanismo della rettifica della detrazione per cambio di regime.

Allo stesso modo, il passaggio inverso, dal regime ordinario al regime forfetario non determinerà la necessità di restituire l’IVA relativa ai beni strumentali considerata in detrazione all’origine e non più detraibile (per le annualità residue) a causa dell’ingresso nel regime forfetario.

Il decreto in commento  – che abroga il comma 3, dell’articolo 19-bis 2 del DPR n. 633/1972 – entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e pertanto, la rettifica della detrazione IVA rispetto alle variazioni di regime avvenute nell’anno 2025, che avrebbe dovuto essere effettuata in sede di presentazione del modello IVA annuale 2026, potrebbe non dover essere più operata.

RDP

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