Rivalutazione delle partecipazioni al 21%: l’opzione perde appeal?

26 Novembre 2025

Rivalutazione di quote e terreni: la sostituiva potrebbe passare dal 18% al 21%.

È questa una delle modifiche già proposte dai parlamentari di maggioranza al Disegno di legge di bilancio 2025, che laddove dovesse avere parere positivo da parte del Governo determinerebbe l’intervento su di una norma messa – dopo numerose perdite – dalla legge di bilancio per il 2025.

È noto che l’articolo 1, comma 30 della Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) non si è limitata ad introdurre un’ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali disciplinate dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001, che riguardano la rideterminazione del valore delle partecipazioni e i terreni posseduti da parte dei soggetti non imprenditori, ma prevede il suo ingresso stabile tra le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

E così dopo anni di rinnovo di una norma introdotta nel 2001, il legislatore ha stabilito agli effetti della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, per i titoli e le quote o per i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione,  posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, è possibile assumere, in luogo del costo o valore d’acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che esso sia assoggettato entro il 30 novembre del medesimo anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il valore normale è determinato:

  • per i titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione come frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili.
  • per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente. Secondo quanto già chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 26/E/2023, al fine di determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di quote negoziate nei mercati regolamentati in luogo del costo o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2023.  A tal fine, il contribuente deve predisporre e conserva un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2023, nonché la relativa media aritmetica;
  • per i terreni edificabili o con destinazione agricola sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 18% e redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 novembre di ciascun anno.

L’imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre di ciascun anno. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Ora, la previsione dell’incremento dalla misura dell’imposta sostitutiva dal 18% al 21% potrebbe rappresentare un deterrente per coloro che intendono optare per la rivalutazione, spingendo quindi i soggetti interessati ad affrettarsi per accedere a tale opzione entro il prossimo 30 novembre (1° dicembre dato che il 30 quest’anno cade di domenica), con tutte le difficoltà del caso.

Infatti, se senza dubbio l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva rientra tra le norme destinate a garantire nuove risorse da recuperare per garantire le necessarie coperture agli emendamenti parlamentari, occorrerà, comunque, ponderare con attenzione i costi e i benefici che da tale modifica in concreto possono derivare, per poterne in concreto valutare gli effetti in termini di maggior gettito.

Non occorre, infatti, scordare che trattandosi di un regime puramente opzionale – un’aliquota così alta diventi un boomerang per scoraggiare le rivalutazioni.

D’altro canto, la rivalutazione ha nel corso degli anni attratto i contribuenti proprio in considerazione della convenienza fiscale derivante dall’applicazione di un prelievo sostitutivo “contenuto” rispetto alla tassazione applicabile nella fase di realizzo della plusvalenza stessa.

Per comprendere di cosa stiamo parlando è sufficiente ricorrere ad un esempio numerico.

Supponiamo che Tizio detenga una partecipazione a con costo storico di euro 30.000 e che a seguito della sua cessione potrebbe rinvenire euro 400.000; la plusvalenza sarebbe assoggetta all’imposta sostitutiva del 26%, con un prelievo pari a euro 96.200.

Ma se si effettua una rivalutazione, ad esempio, 350.000, il contribuente dovrà corrispondere:

  • euro 63.000 ossia il 18% sul valore rivalutato;
  • euro 13.000 sulla plusvalenza realizzata,

avendo un prelievo fiscale complessivo pari a euro 76.000.

Ora se come anticipato l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dovesse passare al 21%, allora, mantenendo i suddetti valori, si avrebbe in caso di rivalutazione, il seguente scenario:

  • euro 73.500 ossia il 21% sul valore rivalutato;
  • euro 13.000 sulla plusvalenza realizzata,

avendo un prelievo fiscale complessivo pari a euro 86.500, riducendo così in maniera significativa il vantaggio fiscale.

RDP

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