Iper-ammortamento esteso fino al 30 settembre 2028

18 Dicembre 2025

La nuova edizione dell’iper-ammortamento prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2026 viene estesa fino al 30 settembre 2028, ma esclude la maggiorazione dell’agevolazione nel caso di investimenti green.

È quanto prevede l’emendamento governativo all’articolo 94 all’esame della Commissione bilancio del Senato e atteso in aula lunedì 22 dicembre 2025.

Il disegno di legge di bilancio per il 2026 approvato il 17 ottobre 2025 dal Consiglio dei Ministri ha previsto – come noto –  la reintroduzione della maggiorazione del relativo costo di acquisizione di specifici beni, quali i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla Legge n. 232/2016, valevole esclusivamente con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, per i soli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, ma solo a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale misura viene oggi prorogata fino al 30 settembre 2028, data che deve intendersi riferita agli investimenti che verranno prenotati fino al 31 dicembre 2027.

Quale contraltare dell’estensione temporale dell’agevolazione è stata, però, eliminata la maggiorazione dell’agevolazione per gli investimenti con risparmio energetico.

Pertanto, resta in vigore la sola previsione secondo la quale il credito spetta nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Di conseguenza, venire meno la previsione secondo la quale misura dell’agevolazione aumenta al 220%, 140% e 90%, nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Non solo, ma non sono più considerati agevolabili i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%.

Sono agevolabili esclusivamente i moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Ue, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e i moduli prodotti negli Stati membri dell’Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Ue con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Sempre con riferimento al perimetro oggettivo di applicazione dell’agevolazione, sono  riformulati gli elenchi contenuti negli allegati A e B alla Legge n. 232/2016, i quali sono stati aggiornati per tener conto dell’evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

Sono ricompresi nel perimetro agevolatici l’intelligenza artificiale generativa, i Large language models, le piattaforme di digital twin conformi alla Iso 23247, i sistemi di cybersecurity Ot/It allineati alla direttiva Nis 2, le soluzioni per il Digital product passport.

Altra novità significativa introdotta, con riferimento all’oggetto della misura in parola è la previsione che subordina il riconoscimento dell’agevolazione al fatto che i beni oggetto di investimento siano prodotti in Stati membri UE o aderenti allo SEE.

L’obiettivo di tale modifica è quello di sostenere la base industriale continentale, sebbene non si possa non rilevare qualche perplessità in ordine alle difficoltà operative che ciò potrà comportare.

Infatti, per i beni materiali, il vincolo dell’origine UE o SEE appare di difficile gestione in alcune filiere dal momento che la componentistica elettronica, la robotica avanzata e l’automazione industriale vedono una produzione europea limitata, con possibili incrementi di costo che potrebbero avere degli effetti penalizzanti in termini di concreto vantaggio fiscale.

Alle medesime conclusioni di giunge anche per quel che attiene ai beni di cui all’allegato B, soprattutto se si considera che applicare un criterio di origine geografica a piattaforme di intelligenza artificiale, sistemi Llm o soluzioni di cybersecurity appare un esercizio difficile o quasi del tutto impossibile.

Infine, si segnala la modifica alla disciplina relativa alla determinazione degli acconti, prevedendo che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata “senza tener conto delle disposizioni in commento.

RDP

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