Logistica e trasporto: il regime opzionale IVA vincolato al codice Ateco

19 Dicembre 2025

Opzione IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica vincolata dal codice Ateco del committente.

È questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 18 dicembre 2025, n. 14, nella quale viene illustrata la disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2025 che ha esteso l’ambio applicativo del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Per effetto delle modifiche apportate dalla norma in parola, dalla legge di conversione del DL n. 84/2025 (Legge n. 108/2025) il reverse charge è applicabile a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese di trasporto merci e logistica, senza la necessità che sussistano ulteriori condizioni. 

L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

In attesa della sua piena operatività della norma, il legislatore ha introdotto un regime opzionale, in applicazione del quale il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente.

L’IVA deve essere versata dal committente tramite presentazione del modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto dall’articolo 18 del Dlgs n. 241/1997, facendo riferimento al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Nel caso in cui l’imposta risulti non risulti dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.

Ambito soggettivo

Intervenendo in materia, l’Agenzia con la Circolare 14 ha, in primo luogo, chiarito il perimetro soggettivo di applicazione del suddetto regime opzionale, evidenziando che possono aderire al regime opzionale tutte le imprese committenti che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci e di logistica e potendo fare riferimento alla classificazione Ateco 2025, sezione H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO.

A tal fine può farsi riferimento alla classificazione ATECO 2025, sezione H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO; a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti codici attività:

  • 49.20 Trasporto ferroviario di merci
  • 49.41 Trasporto di merci su strada;
  • 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
  • 51.21 Trasporto aereo di merci;
  • 52.1 Magazzinaggio e deposito;
  • 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
  • 52.24 Movimentazione merci;
  • 52.25 Servizi di logistica;
  • 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.

Rientrano nei codici Ateco indicati anche i soggetti che, in una catena di subforniture, svolgono attività di subappalto. Il committente che svolga nella sostanza un’attività rientrante nei suddetti codici Ateco ma non sia stata comunicata ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633/1972 potrà optare per il regime transitorio ma dovrà contestualmente procedere all’adeguamento del codice Ateco.

Modalità di emissione della fattura ed esercizio dell’opzione

Venendo alle modalità di emissione della fattura, nel caso di adesione al regime opzionale, la Circolare ha chiarito che il documento deve indicare, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”.

Il prestatore è tenuto annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime opzionale nel registro Iva vendite e non essendo incassata e liquidata non concorre alla liquidazione periodica e annuale.

L’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura. Il committente, che versa in nome e per conto del prestatore, deve registrare le fatture ricevute nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione.

Le modalità di compilazione della fattura elettronica e le annotazioni nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione.

Per applicare la nuova disciplina, con riguardo ai contratti stipulati anteriormente alla data di invio del modello all’Agenzia e per i quali è stata esercitata l’opzione, si fa riferimento alla data in cui il prestatore ha emesso la fattura (a prescindere dal momento di effettuazione del servizio).

Ulteriori indicazioni rilevanti, sono state rese relativamente:

  • all’impossibilità di revocare l’opzione esercitata per il regime in parola;
  • alla possibilità di inviare comunicazioni correttive per sanare eventuali errori riguardanti un modello già trasmesso.

Recupero dell’imposta non dovuta

Interessanti, infine, sono anche le indicazioni rese dall’Erario relativamente alle modalità di recupero dell’imposta, chiarendo che il committente, che versa in nome e per conto del prestatore, può chiedere all’Agenzia delle Entrate la restituzione della maggiore somma indebitamente detratta, successivamente disconosciuta e versata a seguito di un accertamento divenuto definitivo, a condizione che la richiesta sia presentata entro il termine di due anni decorrenti dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 30-ter, co. 2 del DPR n. 633/1972). Tale possibilità è, però, preclusa qualora il versamento dell’imposta sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

RDP

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