Dividend exemption e PEX: la legge di bilancio 2026 riscrive i presupposti applicativi

22 Dicembre 2025

Dividendi imponibili solo per il 5% del loro ammontare solo se relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 % o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 18 del disegno di legge di bilancio per il 2026, nella versione proposta dalla Commissione Bilancio del Senato e atteso in aula per il rush finale della sia approvazione entro la fine dell’anno.

Non solo, ma la modifica all’impianto della dividend exemption di cui agli articoli 59 e 89 del TUIR ha reso necessario un intervento di coordinamento anche con il regime della PEX di cui agi articoli 58 e 87 del TUIR e al regime delle ritenute UE/SEE.

Intervenendo sulla formulazione dell’articolo 59, comma 1 del TUIR si dispone che i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori e provenienti da società soggette a IRES concorrono per intero alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione diquelli indicati dal successivo comma 1-bis, i quali, invece, concorrono a formare il reddito dell’esercizio nella misura del 58,14%. Per  quanto non diversamente previsto dal  comma 1 , si applica il disposto dell’articolo 47.

Dividendi percepiti da persone fisiche in regime d’impresa

L’esclusione dalla tassazione integrale trova applicazione solo nel caso in cui gli utili siano relativi:

  1. a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 % o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

  • ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

ll nuovo impianto normativo dell’articolo 18 della Legge di bilancio per l’anno 2026 conserva formalmente il principio di collegare il mantenimento della dividend exemption alla percentuale della partecipazione detenuta, ma ne attenua in modo marcato gli effetti applicativi, relegando l’ipotesi di tassazione integrale dei dividendi a fattispecie residuali.

Dividendi percepiti da soggetti IRES

In luogo della soglia unica del 10% inizialmente prevista, viene introdotto un sistema di requisiti alternativi, in forza del quale l’esclusione del 95% del provento continua ad applicarsi qualora la partecipazione presenti un adeguato rilievo economico, individuato alternativamente:

  • in una soglia percentuale di partecipazione al capitale ovvero
  • in un valore fiscale minimo dell’investimento.

Nello  specifico, intervenendo sul dettato dell’articolo 89, comma 2 del TUIR, si prevede che gli utili distribuiti a soggetti IRES in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR concorrono per l’intero ammontare a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta  una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del medesimo articolo 89 che non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo 89.

L’esclusione dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare dei dividendi distribuiti trova applicazione agli utili relativi:

  1. a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 % o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b. ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Il legislatore è intervenuto anche sul dettato dell’articolo 89, comma 3, primo periodo del TUIR disponendo che, verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del 95% del loro ammontare si applica anche agli utili provenienti da soggetti residenti in Paesi diversi da quelli a regime fiscale privilegiato, nei quali è detenuta una partecipazione  diretta nel capitale non inferiore al 5 % o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti.

Inoltre, tale esclusione dalla  formazione del reddito del 95% del loro ammontare si applica anche agli utili provenienti da soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, nei quali è detenuta una partecipazione  diretta nel capitale non inferiore al 5 % o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti, qualora sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello il rispetto sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, che dalla partecipazione stessa non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato.

Infine, intervenendo anche sul secondo periodo, del comma 3, dell’articolo 89 del TUIR si prevede l’esclusione del 50% del loro ammontare si applica anche agli utili provenienti da soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, nei quali è detenuta una partecipazione  diretta nel capitale non inferiore al 5 % o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti, e sia dimostrato, anche a seguito della presentazione di apposita istanza di interpello che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Coordinamento con la PEX e con il regime delle ritenute UE/SEE

La modifica all’impianto della dividend exemption di cui agli articoli 59 e 89 del TUIR ha reso necessario un intervento di coordinamento anche con il regime della PEX di cui agi articoli 58 e 87 del TUIR

Anche in materi di PEX è stato inserito il nuovo criterio selettivo fondato sulla “caratura” della partecipazione, prevedendo che l’esenzione del 95% trovi applicazione solo qualora la partecipazione ceduta soddisfi almeno uno dei due requisiti alternativi già previsti per i dividendi: una partecipazione non inferiore al 5% del capitale della società partecipata ovvero un valore fiscale dell’investimento almeno pari a 500.000 euro. Restano fermi gli ulteriori presupposti richiesti dall’articolo 87 del TUIR

L’intervento consente di riallineare il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze, evitando che la medesima partecipazione possa generare, in costanza di detenzione, proventi integralmente imponibili e, al momento della cessione, plusvalenze esenti. In assenza di tale intervento, si sarebbero inevitabilmente generate asimmetrie impositive tra fattispecie economiche tra loro strettamente connesse, con il rischio di potenziali arbitraggi fiscali.

Il legislatore è inoltre intervenuto anche sulla normativa in materia di ritenute applicabili ai dividendi corrisposti a soggetti non residenti, modificando l’articolo 27, comma -ter del DPR n. 600/1973 (e l’articolo 55, comma 5, del DLgs n. 33/2025) che disciplina la ritenuta ridotta applicabile ai dividendi di fonte italiana corrisposti a società residenti in Stati membri dell’UE/SEE non rientranti nell’ambito applicativo della Direttiva n. 2011/96/UE.

Al fine di preservare un trattamento fiscale omogeneo tra soci residenti e non residenti ed evitare ingiustificate asimmetrie impositive, l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1,20% viene ora subordinata al rispetto, anche da parte del percettore estero, delle medesime condizioni previste a livello domestico per l’applicazione della dividend exemption. Ne consegue che il beneficio della ritenuta ridotta spetta solo qualora la partecipazione nel capitale dell’emittente italiano sia almeno pari al 5% ovvero presenti un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Decorrenza e acconti di imposta

Le disposizioni illustrate con riferimento al regime della dividend exemption e delle ritenute applicabili ai dividendi corrisposti a soggetti UE/SEE troveranno applicazione con riguardo alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Un criterio di decorrenza differenziato è invece previsto con riferimento al regime PEX. In particolare, le nuove disposizioni trovano applicazione alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni – anche non rappresentate da titoli – nonché di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni e dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lett. b) del TUIR a condizione che gli stessi siano stati acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026. A tal fine, viene previsto un criterio di imputazione cronologica di tipo “FIFO”, stabilendo che si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Particolare attenzione merita, infine, la disciplina transitoria dettata in materia di acconti d’imposta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia per il 2026 per i soggetti c.d. “solari”).

Ai fini dell’applicazione del metodo “storico”, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Pertanto, pur trovando applicazione sostanziale a partire dal periodo d’imposta 2026, le modifiche introdotte producono effetti finanziari già in sede di determinazione degli acconti dovuti per tale annualità, qualora calcolati con il metodo storico. Ne deriva che i contribuenti che abbiano percepito dividendi o realizzato plusvalenze su partecipazioni nel corso del 2025 sono chiamati a procedere a un attento ricalcolo della base storica di riferimento, applicando retroattivamente – ai soli fini del calcolo degli acconti – il nuovo regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze.

RDP

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross