Intangibles: deducibilità ammessa solo con impairment contabile

27 Gennaio 2026

La legge del 30 dicembre 2025, n. 199 (“Legge di bilancio per il 2026”), all’articolo 1, commi 131, lett. c) – 132 introduce specifiche disposizioni rivolte ai soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

In particolare, il legislatore interviene sulla disciplina fiscale dei beni immateriali a vita utile indefinita, ridisegnando in maniera significativa il trattamento loro riservato dalla normativa vigente.

In via transitoria, viene previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la deduzione del costo di marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, in deroga a quanto previsto dall’articolo 103, comma 3-bis del TUIR, è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza degli stessi.

Detta modifica trova la sua ratio nell’esigenza di evitare che nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione degli intangibles transita in Conto economico, i soggetti che adottando i principi contabili internazionali IAS/IFRS possano operare deduzioni extracontabili.

Infatti, lo IAS 38 Intangible Assets consente la classificazione degli intangibili come attività a vita utile indefinita, caratterizzata da una durata sostanzialmente illimitata nel tempo, qualora si verifichino determinate condizioni. Un’impostazione analoga riguarda il goodwill (avviamento), il quale, secondo la disciplina internazionale e in particolare in base all’IFRS 3 Business Combinations, è qualificato come attività a vita utile indefinita e, pertanto, non soggetta ad ammortamento.

La circostanza che i principi contabili internazionali ammettano l’iscrizione in bilancio di attività immateriali a vita utile indefinita non implica, tuttavia, l’immutabilità del relativo valore nel tempo. Come previsto dallo IAS 36 in materia di impairment test (Impairment of Assets), tali attività devono essere sottoposte a verifica di recuperabilità almeno su base annuale. Qualora emerga una perdita durevole di valore, la stessa deve essere rilevata mediante svalutazione imputata a Conto Economico.

Come noto, le rilevanti peculiarità contabili proprie dei principi IFRS hanno storicamente determinato significative asimmetrie di trattamento fiscale per i soggetti IAS adopter residenti in Italia.

Tale squilibrio derivava dal fatto che, pur in assenza di ammortamento civilistico, le attività immateriali a vita utile indefinita iscritte nello Stato Patrimoniale potevano comunque beneficiare di una deduzione fiscale automatica, pari a un diciottesimo annuo del valore, indipendentemente dall’effettivo manifestarsi di una perdita di valore (cfr. art. 103, co. 3-bis del TUIR).

In tale contesto è intervenuta la legge di bilancio per il 2026 che, seppur in via transitoria, ha previsto proprio con riferimento a tale disallineamento, un meccanismo volto ad avvicinare la disciplina fiscale alla rappresentazione contabile prevista dai principi internazionali, con particolare riferimento ai profili di svalutazione e di impairment test. In tale prospettiva, è stato stabilito che la deduzione fiscale nella misura di 1/18 del valore dell’attività immateriale possa essere avviata solo a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata la prima svalutazione contabile, e non più dalla data di prima iscrizione in bilancio.

Ne consegue che, qualora una “Business Combination”, contabilizzata ai sensi dell’IFRS 3, generi un goodwill nell’esercizio 2026 e tale avviamento non sia oggetto di svalutazione fino al 2028, la società non potrà beneficiare di alcuna deduzione fiscale nei primi due esercizi. Il processo di ammortamento fiscale potrà, invece, iniziare solo dal periodo d’imposta 2028 e proseguire per i successivi 17 esercizi, in corrispondenza della prima imputazione a Conto Economico della svalutazione.

Dal punto di vista operativo, il costo sostenuto per l’acquisizione di tali attività, al netto delle svalutazioni fiscalmente non rilevanti, potrà essere dedotto mediante variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nel rispetto del limite annuale di 1/18 previsto dall’articolo 103, commi 1 e 3, del TUIR, a condizione che il costo sia stato imputato a Conto Economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente o in quello in cui avviene la rettifica.

I beni provenienti dall’estero

Per ragioni di coerenza, la norma stessa prevede che il requisito della previa imputazione a conto economico non è richiesto nei limiti della differenza tra il valore riconosciuto “in ingresso” sulla base di quanto previsto dall’articolo 166-bis del Tuir e il (minore) valore contabile rilevato in bilancio. In sostanza, nel caso di beni provenienti da giurisdizioni estere, il bene potrebbe “ereditare” in partenza una svalutazione impairment, fiscalmente rilevante.

Nessun riflesso sull’Irap

Si rileva inoltre che la nuova disciplina non ha effetti sull’Irap, in quanto non introduce deroghe alle disposizioni del decreto legislativo 446/1997 e ai fini del monitoraggio degli effetti della misura sul gettito erariale, le operazioni rilevanti dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Conclusioni

In considerazione di quanto detto, si rileva come un primo profilo critico è stato evidenziato nelle Consultazioni di Assonime n. 19/2025 recante le “Osservazioni sul disegno di legge di bilancio 2026 e proposte per semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente”, ove viene rilevato come l’effetto concreto della riforma sia quello di superare il precedente “doppio binariocivilistico-fiscale, originariamente introdotto per evitare effetti disincentivanti sulle operazioni di acquisizione e aggregazione aziendale poste in essere dai soggetti IAS adopter, dalle quali tipicamente emergono le attività immateriali oggetto della nuova disciplina.

La nuova disciplina riguarda la posticipazione del beneficio fiscale per i soggetti IAS adopter che non procedano alla svalutazione delle attività immateriali a vita utile indefinita, beneficio che diviene fruibile solo dal periodo d’imposta in cui la svalutazione è effettivamente rilevata.

La norma incide inoltre sulle valutazioni relative all’esercizio dell’opzione di riallineamento tra valori contabili e fiscali. Il recupero dell’onere sostenuto risulterebbe infatti subordinato all’emersione di una svalutazione contabile, con effetti rilevanti in termini di fiscalità differita. Nelle operazioni fiscalmente neutrali, ciò potrebbe tradursi in un disincentivo al riallineamento, a fronte dell’anticipazione di imposte di difficile recupero.

In conclusione, la disciplina transitoria applicabile al solo periodo d’imposta 2026 è destinata a incidere in modo significativo sui soggetti IAS/IFRS, non solo attraverso il differimento dei benefici fiscali, ma anche mediante un rafforzamento degli oneri di compliance.

MZ & RDP

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