Dal 2026 gli investimenti in beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sono agevolati da un nuovo iper – ammortamento, che sostituisce i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0. È quanto prevede la legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, co. 427 – 436). Possono fruire della maggiorazione i soli soggetti titolari di reddito d’impresa. Il beneficio non spetta alle imprese: Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Beni agevolabili La maggiorazione del costo è riconosciuta in relazione agli investimenti nei seguenti beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028: La bozza del decreto attuativo diffusa dal MIMIT di concerto con il MEF fornisce la definizione di beni strumentali materiali e immateriali “Made in Europe”: il beneficio dell’iper – ammortamento, infatti, è riservato agli investimenti in beni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo“, a condizione che siano effettuati nel periodo stabilito. Inoltre, il decreto stabilisce che con riferimento ai beni materiali l’impresa debba munirsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero una dichiarazione rilasciata dal produttore che attesti che il bene è stato interamente ottenuto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, secondo i criteri definiti dal Regolamento (UE). Per quel che attiene ai beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ammissibili sono: Questi investimenti possono riguardare sia la sede produttiva principale che altre unità catastali, a condizione che siano connesse alla rete elettrica tramite Punti di Prelievo (POD) riconducibili alla stessa unità produttiva. Il dimensionamento degli impianti di autoconsumo è vincolato ad una producibilità massima attesa che non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Tale fabbisogno è calcolato come la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili, registrati nell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026. Per quanto riguarda i beni strumentali immateriali, ovvero i software, il decreto attuativo dell’iper-ammortamento richiede una specifica dichiarazione di origine da parte del produttore o licenziante, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000. Tale dichiarazione deve attestare il rispetto di tutte le seguenti condizioni: Misura della maggiorazione La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è pari a: Il processo per accedere all’iper-ammortamento prevede tre passaggi chiave per le imprese: Una volta completata la procedura, la piattaforma informatica rilascerà all’azienda una ricevuta di avvenuto invio. Il GSE, a seguito di alcuni controlli formali di verifica di completezza e correttezza del caricamento dati, comunicherà all’impresa, entro dieci giorni dalla ricezione, l’esito positivo delle verifiche o, in caso contrario, richiederà l’integrazione della documentazione o dei dati mancanti. Per beneficiare dell’agevolazione dell’iper-ammortamento è necessario presentare: La perizia tecnica asseverata Il documento di perizia tecnica asseverata, che deve essere supportato da un’analisi tecnica dettagliata, ha il duplice compito di: In particolare, per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER), la perizia deve attestare anche la conformità ai requisiti tecnici necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo. Per gli investimenti di minore entità, ovvero su beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro, il decreto prevede una semplificazione burocratica: l’onere della perizia può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa. La certificazione contabile È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Questo documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione regolarmente iscritti nell’apposito registro. La verifica di conformità La verifica della conformità degli investimenti ai requisiti tecnici e legali è affidata al GSE, il quale è incaricato di controllare la documentazione presentata dall’impresa. Per consentire tale attività di controllo, l’impresa ha l’obbligo di conservare e rendere disponibile tutta la documentazione probatoria (incluse fatture, documenti di trasporto, perizie e certificazioni) per i dieci anni successivi al completamento dell’investimento. In caso di fruizione indebita dell’agevolazione, il GSE trasmetterà gli atti all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, al quale saranno aggiunti interessi e sanzioni. RDP
L’impresa decade dal diritto all’agevolazione qualora i controlli rilevino: