Iper – ammortamento: pronte le disposizioni attuative

30 Gennaio 2026

Dal 2026 gli investimenti in beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sono agevolati da un nuovo iper – ammortamento, che sostituisce i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0. È quanto prevede la legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, co. 427 – 436).

Possono fruire della maggiorazione i soli soggetti titolari di reddito d’impresa.

Il beneficio non spetta alle imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Beni agevolabili

La maggiorazione del costo è riconosciuta in relazione agli investimenti nei seguenti beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:

  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del DLgs n. 119/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

La bozza del decreto attuativo diffusa dal MIMIT di concerto con il MEF fornisce la definizione di beni strumentali materiali e immateriali “Made in Europe”: il beneficio dell’iper – ammortamento, infatti, è riservato agli investimenti in beni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo“, a condizione che siano effettuati nel periodo stabilito.

Inoltre, il decreto stabilisce che con riferimento ai beni materiali l’impresa debba munirsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero una dichiarazione rilasciata dal produttore che attesti che il bene è stato interamente ottenuto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, secondo i criteri definiti dal Regolamento (UE). 

Per quel che attiene ai beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ammissibili sono:

  • Gruppi di generazione elettrica;
  • Sistemi di accumulo;
  • Trasformatori e misuratori;
  • Impianti per la produzione di energia termica (purché utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi);
  • Servizi ausiliari degli impianti;
  • Impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Questi investimenti possono riguardare sia la sede produttiva principale che altre unità catastali, a condizione che siano connesse alla rete elettrica tramite Punti di Prelievo (POD) riconducibili alla stessa unità produttiva. Il dimensionamento degli impianti di autoconsumo è vincolato ad una producibilità massima attesa che non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Tale fabbisogno è calcolato come la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili, registrati nell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026.

Per quanto riguarda i beni strumentali immateriali, ovvero i software, il decreto attuativo dell’iper-ammortamento richiede una specifica dichiarazione di origine da parte del produttore o licenziante, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000.

Tale dichiarazione deve attestare il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  1. Sede di sviluppo del software: indicazione precisa della sede o delle sedi dove è stato eseguito lo sviluppo sostanziale del software (che include ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging);
  2. Origine del valore di sviluppo: certificazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia stato sostenuto da soggetti che operano stabilmente nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE);
  3. Componenti open source: indicazione di eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, le quali non concorrono al calcolo dell’origine.

Misura della maggiorazione

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è pari a:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il processo per accedere all’iper-ammortamento prevede tre passaggi chiave per le imprese:

  1. Comunicazione preventiva: l’impresa deve preliminarmente inviare una comunicazione indicando l’importo complessivo, i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti che intende realizzare in ciascuna unità produttiva;
  • Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), l’impresa è tenuta a trasmettere una comunicazione di conferma, attestando di aver effettuato il pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto (Il termine è stato esteso a 60 giorni, rispetto ai 30 previsti dalla normativa precedente);
  • Comunicazione di completamento: una volta ultimati gli investimenti (e comunque non oltre il 15 novembre 2028), l’impresa deve inviare i dati e le informazioni definitive, corredate da perizie, attestazioni e certificazioni che comprovino l’effettiva realizzazione degli stessi. Nel caso di comunicazioni riguardanti investimenti multipli, la data di completamento coincide con l’ultimo investimento effettuato.

Una volta completata la procedura, la piattaforma informatica rilascerà all’azienda una ricevuta di avvenuto invio.

Il GSE, a seguito di alcuni controlli formali di verifica di completezza e correttezza del caricamento dati, comunicherà all’impresa, entro dieci giorni dalla ricezione, l’esito positivo delle verifiche o, in caso contrario, richiederà l’integrazione della documentazione o dei dati mancanti.

Per beneficiare dell’agevolazione dell’iper-ammortamento è necessario presentare:

La perizia tecnica asseverata

Il documento di perizia tecnica asseverata, che deve essere supportato da un’analisi tecnica dettagliata, ha il duplice compito di:

  • Attestare che i beni acquistati soddisfano i requisiti tecnologici previsti;
  • Dimostrare l’avvenuta integrazione dei beni nel sistema aziendale di gestione o nella rete di fornitura.

In particolare, per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER), la perizia deve attestare anche la conformità ai requisiti tecnici necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo.

Per gli investimenti di minore entità, ovvero su beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro, il decreto prevede una semplificazione burocratica: l’onere della perizia può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa. 

La certificazione contabile

È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Questo documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione regolarmente iscritti nell’apposito registro.

La verifica di conformità

La verifica della conformità degli investimenti ai requisiti tecnici e legali è affidata al GSE, il quale è incaricato di controllare la documentazione presentata dall’impresa.

Per consentire tale attività di controllo, l’impresa ha l’obbligo di conservare e rendere disponibile tutta la documentazione probatoria (incluse fatture, documenti di trasporto, perizie e certificazioni) per i dieci anni successivi al completamento dell’investimento.


L’impresa decade dal diritto all’agevolazione qualora i controlli rilevino:

  • Irregolarità non sanabili;
  • False dichiarazioni;
  • Mancata conservazione dei documenti;
  • Cessione dei beni all’estero senza adeguata sostituzione.

In caso di fruizione indebita dell’agevolazione, il GSE trasmetterà gli atti all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, al quale saranno aggiunti interessi e sanzioni.

RDP

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